Tutti i numeri della riforma costituzionale
Con il voto di ieri a Montecitorio si conclude ufficialmente la prima fase del cammino della riforma costituzionale proposta dal governo Renzi e almeno in parte ritoccata nel percorso parlamentare. Dei contenuti si è detto molto (e si continuerà a parlare parecchio nelle settimane a venire), ponendo più attenzione ad alcune parti piuttosto che ad altre; nell’attesa che inizi il secondo stadio dell’iter– che si aprirà con la prossima lettura in Senato, la prima in cui non sarà consentito modificare il testo approvato ieri – vale la pena dare i numeri sulla riforma, almeno per quanto riguarda il percorso che la aspetta da qui in poi. Sono quasi tutti troppo alti per essere giocati al lotto, ma è bene conoscerli e guardarli con attenzione, per non lasciare la riforma in balia della sorte (nel bene e nel male).
Innanzitutto, 138, come l’articolo della Costituzione che traccia il percorso per la revisione costituzionale: doppia deliberazione di ciascun ramo del Parlamento, dunque, con la seconda che deve arrivare – sull’identico e intero articolato approvato in prima lettura – almeno 3 mesi dopo la prima. A Palazzo Madama le votazioni si sono chiuse il 13 ottobre, dunque il “tempo di decantazione” è quasi del tutto trascorso e il nuovo approdo al Senato dovrebbe essere questione di poche manciate di giorni; nell’aula di Montecitorio, ovviamente, il testo non può tornare comunque prima della metà di aprile.
Si deve procedere poi con due coppie di numeri. La prima è 316-161: si tratta del minimo dei voti favorevoli che il disegno di legge costituzionale dovrà ottenere rispettivamente alla Camera e al Senato – ossia la metà più uno dei componenti di ciascun ramo del Parlamento, dunque la maggioranza assoluta – per poter essere definitivamente approvata (senza ancora entrare in vigore). La seconda è 420-214, ove i numeri corrispondono alla maggioranza qualificata dei due terzi dei membri di ciascuna Camera: la soglia, se raggiunta dai “sì” tanto a Montecitorio quanto a Palazzo Madama, farebbe entrare direttamente in vigore la riforma, senza bisogno di passaggi ulteriori (al di là, ovviamente, della promulgazione del Capo dello Stato e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Una terza coppia di numeri consente di collocarci meglio: 367-178. Si tratta dei voti favorevoli che il d.d.l. costituzionale ha ottenuto negli ultimi due passaggi parlamentari (anche se l’ordine è invertito rispetto alla cronologia). Non è detto che i numeri si confermino tali e quali, tra l’altro in entrambi i casi si è registrato un certo numero di assenti (nei quali ovviamente non vanno conteggiati coloro che sono deliberatamente usciti dall’aula del Senato per non votare la riforma); in ogni caso, i numeri per approvare la riforma ci sono, quelli per farla entrare direttamente in vigore sono lontani. Anche immaginando la presenza in aula di tutti i parlamentari che sostengono il governo Renzi, infatti, non si raggiungerebbero i due terzi dei deputati e dei senatori necessari a tal fine.
Riforma costituzionale e referendum confermativo
A quel punto, si aprirà la strada al referendum confermativo, per cui gli elettori potrebbero essere chiamati a esprimersi sull’entrata in vigore del d.d.l. costituzionale. Il condizionale è d’obbligo, perché – anche in mancanza della doppia maggioranza dei due terzi – il referendum non è automatico: qualcuno lo deve chiedere esplicitamente. La domanda è appesa ad altri numeri, indicati sempre dall’art. 138 della Costituzione. Dal giorno dell’ultima approvazione a Montecitorio decorreranno i 3 mesi entro i quali si potrà chiedere di tenere la consultazione. Valgono gli stessi requisiti previsti per il referendum abrogativo, ossia la richiesta da parte di 5 consigli regionali (poco probabile) o di 500mila elettori (ci si è già riusciti in due casi, ma l’obiettivo non è a portata di mano: quando sono state ritoccate le disposizioni finali relative ai Savoia, ad esempio, le firme raccolte non sono state sufficienti), ma si aggiunge un’alternativa importante, essendo sufficiente stavolta “un quinto dei membri di una Camera”.
La garanzia non è stata prevista per le leggi ordinarie – onde non paralizzare il sistema – ma, nel caso di un intervento sulla Costituzione, si è voluto consentire anche a una minoranza qualificata di chiamare in causa il corpo elettorale (che potrebbe, invece, non avvertire la necessità o la rilevanza di un suo intervento). Bisogna dunque chiamare in causa una quarta coppia di numeri, 126-65 (o 64, volendo applicare un favor referendi): si tratta, rispettivamente, del numero di deputati e di senatori sufficiente per chiedere che sia indetto il referendum per far decidere al popolo sull’entrata in vigore della riforma costituzionale.
Visti gli esiti degli ultimi due voti, i numeri per fare domanda di referendum ci sono tutti, ritenendo possibile una convergenza delle forze politiche che in questi mesi hanno avversato questa riforma costituzionale, al di là dei diversi accenti che il loro “no” può avere (è noto peraltro che il referendum consente unicamente soluzioni complessive, potendosi respingere o accettare la riforma solo “in blocco” e non per parti separate). Di fatto, anche prima delle seconde letture parlamentari, un “comitato per il No” è già nato – lo presiede il costituzionalista Alessandro Pace – anche se, questa volta, probabilmente non ci sarà nessuna raccolta firme tra gli elettori.
A chiedere la consultazione popolare potranno essere certamente i parlamentari di opposizione, ma sarebbe legittima un’analoga richiesta da parte di quelli di maggioranza (non dal governo ovviamente, non rientrando ciò tra le sue competenze): gli scopi sarebbero certamente diversi, tanto quelli immediati – opporsi a una riforma non condivisibile per i primi, cercare tra la gente la conferma al lavoro fatto per i secondi – quanto quelli mediati eventualmente esistenti – come indebolire o rafforzare la compagine di governo – ma entrambi costituzionalmente ammissibili. E’ vero che forse i costituenti non avevano in mente una richiesta di consultazione avanzata da una parte degli stessi sostenitori delle riforme per confermarle (pensando piuttosto a un’azione dell’opposizione), ma è altrettanto vero che il testo dell’art. 138 non esclude affatto, neanche implicitamente, questa ipotesi.
Un precedente in tal senso, del resto, c’è già: la riforma del titolo V della Costituzione, attuata con legge costituzionale n. 3/2001, è stata sottoposta a unreferendum che era stato chiesto – con due domande diverse – tanto da 102 senatori di centrodestra, allora all’opposizione, quanto da 77 senatori di centrosinistra, in quel tempo in maggioranza; né risulta, peraltro, che l’Ufficio centrale per il referendum abbia sollevato dubbi sul punto nel 2001 (sarebbe stato interessante un pronunciamento della Corte costituzionale in materia, ma l’ordinamento non lo prevede, a differenza che per ireferendum abrogativi; del resto nemmeno avrebbe senso, essendo il quesito certamente ammissibile).
Che sia chiesto dalle opposizioni o dalla maggioranza, il referendum dovrebbe svolgersi in autunno, forse a ottobre. Anche lì, tanto per cambiare, conteranno i numeri: quelli del “sì” e del “no”, ovviamente, ma stavolta non quelli degli astenuti, mancando ogni previsione diquorum strutturale. Per avere gli ultimi numeri, quelli decisivi sul “sì” o sul “no”, c’è ancora una decina di mesi.