Referendum: delucidazioni sul voto estero e schede non vidimate
Referendum: delucidazioni sul voto estero e schede non vidimate
Gli Italiani all’estero stanno già votando per il referendum costituzionale. La gran maggioranza degli iscritti all’AIRE e cittadini residenti temporaneamente all’estero hanno ricevuto il loro plico. Tra i maggiori dubbi che si sono sollevati sulla sicurezza del voto, vi è un dettaglio non di poco conto. Stiamo parlando dell’assenza del timbro o firma dietro la scheda elettorale. Molti elettori si sono preoccupati per l’integrità del loro voto. Nonostante la totalità delle schede non risultino vidimate, non c’è da preoccuparsi (almeno sotto il punto di vista della validità del voto). La soluzione sta nell’art. 14 della legge 459/2001. Ve la riportiamo integralmente per poi semplificarla e ridurla in termini semplici.
Il dubbio sulle schede non vidimate si schiarisce attraverso l’Art.14 della legge 459/2001.
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5, dei cittadini aventi diritto all’espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
Il processo di controllo dell’integrità delle schede
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un’unica ripartizione elettorale estera;
c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell’elenco di cui al comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l’espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;Il processo di vidimazione della scheda elettorale
d) completata l’apertura delle buste esterne e l’inserimento nell’urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l’espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell’apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
Referendum, voto dall’estero: il vicepresidente del seggio appone il timbro. Il presidente appone la firma.
Per quanto la 459/2001 parli per il voto delle politiche, la stessa legge regola anche il voto per il referendum. Detto ciò, si evince che l’assenza di vidimazione non comporti l’annullamento del voto. L’inclusione del tagliando elettorale – che viene consegnato all’interno del plico – certifica la provenienza del voto. Il tagliando NON va nella stessa busta bianca dove è contenuta la scheda elettorale, per via della segretezza del voto. Dopo aver accertato la provenienza e integrità delle schede, si passa alla fase dell’accertamento. In questa fase, sono il presidente e il vicepresidente del seggio che devono apporre firma e timbro sulle schede non vidimate. Ricordiamo che tutto il processo è monitorato dai rappresentanti di seggio. Pertanto, la possibilità di manomettere le schede – almeno nella fase dello scrutinio – è decisamente bassa.
Referendum, voto dall’estero: dubbi maggiori sulla tramitazione delle schede, eseguita per posta ordinaria
Ciò che risalta maggiormente è, in realtà, il processo di tramitazione delle buste verso l’Italia. Per la spedizione delle stesse si ricorre a posta ordinaria. Ciò comporta un maggior rischio di manomissione durante le fasi del trasporto. Sotto questo punto di vista, il processo è sicuramente migliorabile e caldamente suggerito dai più.