Rottamazione cartelle Equitalia: proroga possibile, le ultime sulla scadenza

Pubblicato il 31 Luglio 2017 alle 11:07 Autore: Alessandro Faggiano
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Rottamazione cartelle Equitalia: proroga possibile, le ultime sulla scadenza

Meglio non rimandare a domani, quello che puoi fare oggi. Una semi-citazione calzante per la giornata odierna (31 luglio 2017), che marca l’ultimo giorno possibile per rottamare le cartelle di Equitalia. Per i contribuenti che si avvalgono della rottamazione delle cartelle scade oggi il termine per pagare la prima (o unica) rata per la rottamazione.

I contribuenti che, salvo proroghe postume, non pagheranno la prima o unica rata della definizione, perderanno i benefici previsti dalla legge e l’agenzia delle Entrate-Riscossione riprenderà le procedure. Per il momento non si prevedono proroghe, come quelle stabilite per il modello 770.  Tuttavia, non è una eventualità da escludere.

Rottamazione cartelle Equitalia: le rate e l’importo

Nel caso non si pagasse entro oggi la prima o unica rata della cartella di Equitalia, si andrà incontro alla procedura standard. In primis, il pagamento non potrà essere rateizzato ulteriormente. Infatti, le scadenze fissate per legge sono le seguenti: 31 luglio, 2 ottobre e 30 novembre 2017; per il 2018, la scadenza delle rate è fissata al 30 aprile e al 30 settembre, che slitta al 1° ottobre 2018. Il 70% dell’importo dovrà essere versato entro il 2017, mentre il restante 30% nelle altre rate del 2018.

Rottamazione cartelle Equitalia: la rateizzazione e gli interessi

Ovviamente, la rateizzazione è opzionale. La situazione può essere sanata anche in una sola soluzione. Questa scelta è la più economica, in quanto la rateizzazione comporta un interesse abbastanza alto. Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017.

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Rottamazione cartelle Equitalia: cosa succede in caso di pagamento parziale

Come riporta in maniera sintetica ed essenziale Il Sole 24 Ore; in caso di mancato pagamento, pagamento tardivo o pagamento parziale, si perdono gli effetti della definizione e ripartono le procedure di riscossione. Non si possono ottenere ulteriori dilazioni tranne per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione. In caso di pagamento parziale, questo verrà ritenuto come un acconto per la somma complessiva dovuta.

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L'autore: Alessandro Faggiano

Caporedattore di Termometro Sportivo e Termometro Quotidiano. Analista politico e politologo. Laureato in Relazioni Internazionali presso l'Università degli studi di Salerno e con un master in analisi politica conseguito presso l'Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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