La Cassazione: “Illegittima l’espulsione della Shalabayeva”
Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov, non doveva essere espulsa dall’Italia e il provvedimento di rimpatrio è viziato da “manifesta illegittimità originaria”. Lo afferma la Cassazione che ha accolto il ricorso della Shalabayeva contro il decreto del giudice di Pace di Roma del 31 maggio 2013. In particolare la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 17407 depositata oggi, ha accolto il ricorso della Shalabayeva e ha annullato senza rinvio la convalida del trattenimento della donna al Cie di Roma (Ponte Galeria) da parte del giudice di Pace di Roma che faceva seguito al provvedimento di espulsione emesso il giorno prima. Shalabayeva, dopo aver passato qualche ora nel Cie, era stata messa su un volo per il Kazakistan insieme alla figlia Alua di soli sei anni.
La Cassazione ha sottolineato inoltre che “il controllo della sussistenza di due titoli validi di soggiorno intestati ad Alma Shalabayeva sarebbe stata operazione non disagevole, attesa la conoscenza preventiva della sua identità che ha costituito una delle ragioni determinanti il sospetto (rivelatosi errato) dell’alterazione del passaporto diplomatico in quanto intestato non ad Alma Shalabayeva ma ad Alma Ayan”.
La Shalabayeva, secondo la Cassazione, ha diritto anche ad un risarcimento per il trattenimento nel Cie di Ponte Galeria. “Il trattenimento illegittimo determina il diritto al risarcimento del danno per la materiale privazione della libertà personale, non giustificata dalla sussistenza delle condizioni di legge”.