La Suprema Corte di Cassazione, giudice ultimo delle leggi, nei mesi scorsi ha deciso di pubblicare online la versione integrale di tutte le proprie decisioni prese, in ambito civile, negli ultimi cinque anni e di permettere a chiunque di navigare all’interno di questo enorme e straordinario database, attraverso interrogazioni per parola chiave, per combinazione di parole chiave, oltre che per data del provvedimento o sezione che lo ha pronunciato.159.567 provvedimenti che raccontano altrettante storie pubbliche, meno pubbliche e private e che vanno da controversie in materia di lavoro e previdenza a controversie in materia tributaria, passando per cause relative a separazioni personali tra coniugi, questioni ereditarie e affari di contratti, terreni agricoli, immobili e tanto altro, sono, oggi, a portata di click di chiunque e sono, naturalmente, destinati a rimanervi nel tempo, completi dei nomi e cognomi dei loro protagonisti che si tratti di persone fisiche, di società, associazioni, pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
E’ uno strumento di ricerca preziosissimo per centinaia di migliaia di professionisti delle professioni legali, per altrettanti studenti di giurisprudenza e, naturalmente, anche per giornalisti e cittadini qualsiasi che navigando nel database possono trovare decisioni che benché pronunciate per risolvere questioni di diritto privato abbiano un rilevante interesse pubblico.Ma guai a negare che interrogando il più grande database pubblico di giurisprudenza mai reso accessibile online, ci si può trasformare anche in straordinari “ficcanaso digitali”, ed acquisire una montagna di informazioni private relative al nostro vicino di casa, al datore di lavoro o ad amici vicini e lontani venendo a sapere quando e perché si sono separati, a quanto ammonta l’eredità che dopo una lunga causa si sono visti assegnare o perché sono stati licenziati o hanno licenziato qualcuno.Basta semplicemente digitare il loro nome e cognome ed il gioco è fatto.Ed è proprio il rischio di questa deriva voyeuristica “tritaprivacy” che sembra aver armato la penna del Presidente dell’Autorità Garante Antonello Soro ed averlo indotto a scrivere al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce per rappresentargli la propria preoccupazione per l’iniziativa assunta – evidentemente senza consultare gli uffici del Garante – ed il forte sospetto che si sia trattato di una decisione non conforme alla disciplina sulla privacy.
La notizia in sé non può passare inosservata perché l’Autorità cui la legge attribuisce il compito di garantire la corretta applicazione della disciplina sulla privacy, avanza il dubbio – sebbene con grande tatto e cortesia istituzionale – che la Suprema Corte di Cassazione alla quale la legge attribuisce il compito di garantire la corretta applicazione di ogni altra legge – inclusa la disciplina sulla privacy – abbia assunto una decisione in contrasto con il Codice privacy.Possibile che proprio la Corte di Cassazione, custode ultima delle leggi, supremo giudice di legittimità e tenutaria di quella che – con una parola ormai desueta persino per gli azzeccagarbugli – si chiama funzione di nomofilachia ovvero di garante dell’interpretazione corretta ed uniforme delle nostre leggi, abbia violato la legge?Ma si sbaglierebbe a fare di questo innegabile cortocircuito istituzionale il cuore della notizia. La vicenda è, infatti, straordinariamente delicata ed i problemi che essa solleva meritano di essere approfonditi al riparo da ogni inutile deriva polemica.In questa prospettiva e senza alcuna pretesa di esaustività, sembra, innanzitutto opportuno ricordare che la storia ha forti elementi di contatto con quella della bufera che, nella primavera del 2008, travolse l’Agenzia delle entrate rea di aver messo online le dichiarazioni dei redditi di tutti i cittadini italiani e di averle rese scaricabili, in modo massiccio, in pochi click ed in formato excel, senza alcun limite né restrizione.In quell’occasione il Garante per la privacy usò il “pugno di ferro” e ordinò – nello spazio di poche ore – all’Agenzia delle entrate di sospendere la pubblicazione.In quel caso, però, il Garante rimproverava all’Agenzia delle entrate di aver, di fatto, violato la disciplina di legge sulle modalità di accesso alle dichiarazioni dei redditi che si limitava a stabilire che le stesse fossero consultabili presso il comune di residenza del contribuente e gli uffici locali delle agenzie delle entrate.
Modalità, evidentemente, ben diverse dall’indiscriminata e massiva consultabilità online resa possibile dall’agenzia delle entrate.Il caso, peraltro, venne poi definitivamente risolto solo con un intervento normativo che restrinse ulteriormente il regime di accessibilità alle dichiarazioni dei redditi.Questa volta la storia è diversa o, almeno, sembra diversa.Il Codice privacy, infatti, disciplina espressamente la materia e prevede – all’art. 52 – che gli interessati, nel corso di ogni giudizio, possano domandare il mascheramento dei propri dati personali dai provvedimenti destinati alla pubblicazione e diffusione ed aggiunge che ove ciò non avvenga “è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.”.Codice alla mano, dunque, la decisione della Cassazione sembrerebbe fondata sulla lettera della legge, proprio come ci si aspetta dal Supremo Giudice di legittimità e, a differenza di quanto accadde nel 2008, il Garante non sembra poter contestare – come di fatto non contesta almeno formalmente – alla Suprema Corte di Cassazione di aver violato alcuna disposizione di legge.Sbaglia, dunque, il Garante per la privacy a rimproverare alla Cassazione un eccesso di trasparenza inutile e sproporzionato rispetto alle finalità perseguite?E’ davvero difficile a dirsi eppure è una domanda che non ci si può sottrarre dal porsi perché questioni analoghe – per non dire identiche – si proporranno in maniera sempre più frequente nelle settimane e nei mesi che verranno, ogni giorno che le nostre amministrazioni percorreranno un passo in più lungo la strada della apertura dei propri database e della condivisione dei dati e delle informazioni che vi sono custoditi ai cittadini, attraverso internet.
Al Garante privacy, in questa vicenda, occorre riconoscere l’indubbio merito di aver sollevato un problema che, da troppo tempo, covava sotto la cenere.Basti pensate che già dieci anni fa, il Consiglio d’Europa aveva avvertito l’esigenza di individuare una soluzione uniforme, dovendo, tuttavia, poi prendere atto che le sensibilità dei diversi stati membri erano, sul punto, diverse e che benché la più parte precludesse la pubblicità integrale delle decisioni dei Giudici, complete dei nomi delle parti, non mancavano una serie di importanti eccezioni tra cui, naturalmente, proprio il nostro Paese, che ritenevano opportuna – sebbene con cautele diverse – una pubblicità integrale.E’, dunque, una questione di scelte politiche, davanti alla quale ognuno deve fare la propria parte, nel modo più rapido ed efficace possibile: il Garante dicendo la sua al Parlamento ed al Governo nell’esercizio della funzione consultiva che gli appartiene, questi ultimi stabilendo delle regole chiare ed inequivoche e le amministrazioni dello Stato – tutte – sino a quando le regole non cambieranno, rispettando quelle che ci sono, tra le quali ce n’è una, disattesa nel caso di specie, secondo la quale “il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.”.Nel merito la questione è complicata ed andrà affrontata – in sede legislativa – con straordinaria prudenza e grande equilibrio.Vale la pena forse, aprire un dibattito sul tema, al più presto e cercare di individuare – anche ricorrendo alla tecnologia – la miglior possibile soluzione di compromesso tra le esigenze di pubblicità ed il diritto alla privacy.