E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 ottobre il nuovo Codice deontologico degli avvocati.
E’ un riferimento importante per centinaia di migliaia di avvocati e praticanti avvocati che lavorano in Italia.
Il nuovo Codice aggiorna quello precedente datato 1997 anche se già oggetto di una lunga serie di interventi di “restauro”.
L’uso che avvocati e praticanti avvocati possono fare di Internet se vogliono essere deontologicamente corretti, rispettando il nuovo Codice, però, lascia perplessi e sembra anacronistico, “bacchettone” e figlio di altri tempi e scarsa attenzione al nuovo ecosistema telematico nel quale i professionisti del diritto – come ogni altro professionista – si trovano ad operare.
L’art. 35, infatti, prevede, tra l’altro, che “L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”.
E’ vietato, quindi, all’avvocato “essere social” ovvero usare i social network per fare informazione professionale sulle proprie specializzazioni, attività e competenze.
Così come, a leggere la stessa previsione, sembrerebbe vietato dare informazioni attraverso ogni genere di piattaforma condivisa anche se di tipo professionale ed in termini professionalmente corretti ed equilibrati.
Se l’esigenza deontologica di evitare che la comunicazione professionale di un avvocato o di uno studio legale scivoli in forme di pubblicità chiassosa, poco decorosa o marcatamente commerciale è comprensibile la scelta di “ghettizzare” il professionista in un sito internet contraddistinto da un dominio proprio, è difficile da comprendere e condividere.
Passi che la disposizione fosse presente del vecchio Codice datato 1997 ma ribadirla in un nuovo Codice datato 2014, sembra davvero rifiutarsi di accettare i cambiamenti epocali che si sono registrati nel mondo della comunicazione ed in quello delle professioni negli ultimi quindici anni.
Nessuna analoga previsione, d’altra parte, si ritrova nel Codice deontologico degli avvocati europei che, opportunamente, al riguardo, si limita a prevedere che “2.6.1 Gli avvocati possono informare il pubblico dei servizi da essi offerti, a condizione che tali informazioni siano veritiere, corrette e non violino il segreto professionale e gli altri principi fondamentali della professione” aggiungendo poi che “2.6.2 La pubblicità personale degli avvocati mediante mezzi di comunicazione di massa quali stampa, radio, televisione, comunicazioni commerciali elettroniche o con altre modalità, è consentita nella misura in cui avvenga in conformità al disposto dell’articolo 2.6.1.”.
Né – e non sorprende – nessun analogo divieto o restrizione è presente nei codici deontologici e nelle leggi professionali francesi ed inglesi, solo per citarne qualcuno.
Difficile resistere alla tentazione di domandarsi se, davvero, nel 2014 “social” debba, necessariamente, fare rima con “deontologicamente scorretto” e difficile credere che, in piena società dell’informazione un professionista che usi i social per presentarsi al pubblico e farsi conoscere offenda davvero il decoro della professione.
Possibile che sia così difficile capire che il mezzo – che si tratti di un sito internet “proprio” o di una pagina su un social network o di una canale su YouTube – è neutro rispetto al contenuto veicolato e che ciò che conta davvero è – o dovrebbe essere – ciò che si scrive e si dice o come lo si dice ma non “dove” o attraverso quale canale?
Meglio scriverlo in punta di dita visto che violare i divieti stabiliti dal nuovo Codice può costare molto caro ma, almeno in materia di informazione online, le nuove disposizioni sembrano davvero nate vecchie e condite con una spruzzata di ipocrisia che, forse, non fa rima davvero con deontologia.