Ecco come Google dovrebbe garantire “l’oblio”
E’ stato appena pubblicato il rapporto con il quale l’Advisory Council sul Diritto all’oblio, nominato da Google, riassume l’esito delle proprie riflessioni e suggerisce a Big G i criteri ai quali dovrebbe attenersi nel decidere se e quando accogliere le richieste con le quali – a seguito dell’ormai celeberrima sentenza della Corte di Giustizia dell’unione europea dello scorso mese di maggio – centinaia di migliaia di cittadini europei gli chiedono di disindicizzare taluni contenuti che li riguardano ovvero di fare in modo che tali contenuti, pur rimanendo online, non siano più proposti tra i risultati di ricerca a chi interroga il motore con un determinato nome o cognome o con un altro analogo dato personale.
Il rapporto scritto da esperti nominati da Google ma che tengono a precisare di non essere stati pagati da Google e di aver svolto la loro attività – redazione del rapporto inclusa – in modo assolutamente indipendente oltre a fissare i parametri che Google dovrà adottare per decidere sulle richieste di de-indicizzazione, non rinuncia a richiamare l’attenzione della comunità internazionale sulla circostanza che la “partita” è di straordinaria rilevanza ed ha un impatto enorme su due diritti umani che pur non essendolo, rischiano di apparire contrapposti: quello alla privacy dei singoli e quello alla circolazione delle informazioni della collettività.
Ed ugualmente, a più riprese, i membri dell’Advisory Council, specie in alcune importanti, “dissenting opinion”, come quelle di Frank La Rue – ex relatore speciale delle nazioni unite per la libertà di informazione e, oggi, Direttore della Fondazione Robert Kennedy – e quella del fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, scrivono che solo un Giudice, può essere chiamato a decidere se il diritto del singolo a “rompere” il link tra il proprio nome e cognome ed un determinato contenuto pubblicato online debba prevalere su quella della collettività ad avere accesso, anche attraverso i motori di ricerca, ad un determinato contenuto.
Sarebbe un errore, in questa prospettiva, affidare – come sta accadendo – ad un soggetto privato il compito di ergersi ad arbitro di una scelta tanto delicata per lo sviluppo sociale, economico, culturale e democratico di intere nazioni.
Ma veniamo ora ai criteri che, secondo l’Advisory Council, dovrebbero guidare Google nelle sue decisioni.
Il primo criterio riguarda i soggetti che chiedono a Google la disindicizzazione di contenuti che li riguardano: coloro che hanno – o hanno avuto – un ruolo nella vita pubblica dovrebbero vedersi respingere la richiesta con più facilità di quanto non possa accadere a chi un ruolo di questo genere non e non ha avuto.
Ma nel rapporto si sottolinea come tale criterio, da solo, non basti e possa, anzi, persino rivelarsi fuorviante anche perché tra le due categorie ce n’è una terza rappresentata da soggetti che si ritrovano sotto i riflettori occasionalmente o in relazione ad un ambito sociale o territoriale ristretto.
Il secondo parametro riguarda la natura dei contenuti dei quali si chiede la disindicizzazione che dovrebbe essere più facilmente concessa per informazioni relative a profili della vita intima o sessuale di una persona, ad informazioni di carattere finanziario – diverse, tuttavia, da quelle relative, ad esempio, a quanto guadagnano persone che rivestono un qualche ruolo nella vita pubblica -, ai dati definiti come “sensibili” dalla disciplina europea o a elementi identificativi come password, numeri di telefono o pin sui quali è difficile immaginare sussista un interesse pubblico contrapposto a quello del singolo.
E analogo approccio occorre anche quando venga chiesta la disindicizzazione di informazioni relative a minori, o false e, quindi, suscettibili di ledere i diritti dell’interessato.
Ben più difficile, invece, dovrebbe essere, stando a si legge nel documento, ottenere la disindicizzazione di discorsi politici, religiosi o filosofici o di informazioni con un impatto sulla salute o, comunque, sulla protezione dei consumatori così come di notizie relative a attività illecite.
E, egualmente, secondo gli esperti, sarebbe opportuno che Google ci pensi bene prima di disporre la disindicizzazione di ogni notizia avente ad oggetto fatti veri o fatti rilevanti sotto il profilo storico o scientifico.
Un altro dei criteri suggeriti dall’Advisory Council riguarda la fonte dei contenuti dei quali si chiede la disindicizzazione.
Stando alle conclusioni contenuto nel report, infatti, quelli pubblicati da professionisti dell’informazione o, comunque, da fonti apparentemente attendibili e quelli pubblicati dallo stesso utente che chiede la disindicizzazione, dovrebbero essere disindicizzati meno facilmente degli altri.
L’ultimo dei criteri – ed il fatto che sia annotato come ultimo è sintomatico del fatto che l’advisory council ritenga che la sentenza della Corte di Giustizia riguarda anche il diritto all’oblio ma non solo tale diritto – è il tempo.
I contenuti relativi a fatti del passato, generalmente, possono essere disindicizzati con maggior serenità di non sbagliare salvo, tuttavia, che sussistano elementi tali da continuare a rendere attuale un fatto pur consumatosi nel passato in ragione di ciò che il suo protagonista ha fatto di recente o intende fare nell’immediato futuro.
Dal punto di vista della procedura per ottenere la disindicizzazione, in uno dei passaggi, forse, più delicati del documento, l’advisory council suggerisce a Google, almeno nei limiti consentiti dalla legge, di informare il titolare del contenuti oggetto della richiesta disindicizzazione, dell’eventuale disindicizzazione e, nei casi più complessi, di avvisarlo prima ancora di assumere una decisione per acquisire diverse e maggiori informazioni utili alla valutazione.
Con riferimento alla stessa delicata questione, inoltre, l’advisory council, ritiene opportuno che venga riconosciuto ai titolari dei contenuti oggetto di disindicizzazione, il diritto di contestare, magari davanti ad un’Autorità Garante per la privacy, eventuali dicindicizzazioni disposte da Google pur in assenza dei necessari presupposti.
Le ultime due indicazioni di metodo che gli esperti hanno ritenuto di formulare nel loro report conclusivo, riguardano, il tema dell’ambito geografico di efficacia della richiesta di disindicizzazione e quello, non meno rilevante, della trasparenza nell’attività in questione.
Sotto il primo profilo – che allo stato divide le Autorità garanti europee da Google – secondo l’advisory council Google farebbe bene ad accordare la disindicizzazione limitatamente alle versioni europee del proprio motore di ricerca, lasciando che, interrogando il motore sotto il dominio statunitense .com, gli utenti possano continuare ad accedere ai risultati delle ricerche in versione integrale.
Quanto alla trasparenza dei procedimenti di disindicizzazione, le raccomandazione dell’advisory council vanno nel senso di garantire la maggiore trasparenza possibile senza che, naturalmente, ciò finisca con il ledere la privacy degli interessati che, chiedendo le disindicizzazioni, chiedono appunto tutela per la loro riservatezza.
A questo punto non resta che attendere e stare a vedere se e quanto, Google, farà propri i suggerimenti del “suo” advisory council e, soprattutto, quanto questi suggerimenti saranno condivisi dalle Autorità garanti per la privacy europee.