Robin Tax: è incostituzionale, il ricorso presentato da venditori privati di carburante
La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della cosiddetta Robin Tax, una imposta aggiuntiva per le aziende del settore petrolifero ed energetico, ma solo «pro futuro», cioè a partire dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza appena depositata. La sentenza priva lo Stato di un gettito potenzialmente pari a 1 miliardo l’anno.
Ma cos’è la Robin Tax? Si tratta dell’addizionale Ires (l’imposta sul reddito delle società) che riguarda le aziende petrolifere ed energetiche, istituita con l’articolo 81 del decreto legge 112 del 2008.
La misura era stata introdotta per decreto nel 2008 dal governo Berlusconi, con Giulio Tremonti ministro dell’Economia, con l’obiettivo di contenere i cosiddetti profitti di congiuntura in un contesto di alti prezzi del petrolio: oggi, al contrario, le quotazioni del greggio sono crollate da oltre 100 a 50 dollari al barile. Il danno per le entrate erariali dello Stato è pari al mancato gettito annuo dell’addizionale Ires di 6,5 punti, stimabile in circa un miliardo sulla base dei dati di Unico 2013, che riguarda però l’anno d’imposta 2012.
La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, a seguito del ricorso proposto da una rete di punti vendita carburanti, ha sollevato la questione di legittimità di questa norma che violerebbe il principio di capacità contributiva penalizzando tutte le imprese del settore, anche quelle che non si giovano degli aumenti.
Nel dispositivo della Corte Costituzionale si legge che gli effetti della sentenza della Consulta sulla Robin Tax non sono retroattivi, perché “altrimenti l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari determinerebbe uno squilibrio del bilancio dello Stato tale da implicare una manovra finanziaria aggiuntiva. E in un periodo di perdurante crisi economica ci sarebbe una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole”.
La sentenza, pubblicata sul sito della Corte Costituzionale, è valida a decorrere del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale quindi già da mercoledì 11 febbraio.
Erika Carpinella