Reato di tortura, approvato ieri sera dalla Camera il disegno di legge con l’introduzione di alcune novità rispetto alla versione approvata al Senato. La Camera ha approvato il ddl con delle novità sul reato di tortura con 244 voti favorevoli, 14 contrari e 50 astenuti. Il testo ora torna al Senato.
Del reato di tortura collegato alla condanna per l’Italia dopo i fatti della scuola Diaz del G8 di Genova abbiamo già parlato in questo nostro precedente articolo.
Novità su reato di tortura
Torturatori in carcere, il codice penale prevede pene con la reclusione da 4 a 10 anni contro chiunque infligga sofferenze fisiche o psichiche con violenze o minaccia ad una persona sottoposta alla sua autorità per ottenere dichiarazioni o informazioni o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.
Se chi rende responsabile di tali torture è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 15 anni.
Istigazione alla tortura. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 6 anni se l’istigazione non è accolta o comunque non c’è stata tortura.
Prescrizione lunga. I termini di prescrizione è raddoppiato e si estinguerà in 20 anni.
Stop espulsioni. Divieto di espulsione verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia grave e sistematica.
Dichiarazioni estorte nulle. Qualsiasi informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile ai fini processuali. Valgono però come prova contro gli imputati di tortura.
Niente immunità. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità dalla giurisdizione.