Corte europea dei diritti dell’uomo: l’editore responsabile per i commenti diffamatori
E’ destinata a far discutere la decisione con la quale lo scorso 16 giugno la Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che uno Stato può – ma naturalmente non necessariamente deve – obbligare gli editori dei giornali online a rispondere dei contenuti palesemente diffamatori pubblicati dai propri lettori se omette di rimuoverli tempestivamente a prescindere da qualsivoglia segnalazione [ndr si tratta, peraltro, di una decisione che conferma una precedente sentenza della stessa Corte sullo stesso affare].
L’innegabile limitazione della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero che un simile obbligo comporta è, secondo i giudici della Corte europea, coerente con il necessario bilanciamento tra i diritti fondamentali dell’uomo che, in una questione di questo genere, vengono in rilievo ovvero con la libertà di comunicazione da una parte ed il rispetto della dignità dell’uomo dall’altra.
La Corte europea, si rende però conto della portata dirompente della propria decisione e delle conseguenze che essa potrebbe produrre sulla circolazione dei contenuti online e, quindi, riconosce, innanzitutto, che la possibilità di esprimersi, anche in forma anonima, attraverso internet costituisce, per gli uomini, uno strumento senza precedenti di esercizio della libertà di espressione ed aggiunge poi che si tratta della prima volta che essa si trova a pronunciarsi su una questione che richiede di applicare i diritti dell’uomo in un dominio tecnologico in così rapida evoluzione.
Ci tengono, pertanto, i giudici della Corte a mettere nero su bianco che dalla loro decisione non devono essere tratte conclusioni affrettate e più ampie di quelle giustificate dalla peculiarità della vicenda nella quale, applicando il diritto estone – Paese nel quale l’editore in questione ha la propria sede – i giudici nazionali avevano ritenuto, con valutazione che non compete alla Corte europea ridiscutere, che l’editore di un giornale resta tale anche in relazione ai commenti dei propri lettori e non può sottrarsi alla propria responsabilità invocando l’applicazione della speciale disciplina europea in materia di assenza di un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti pubblicati da terzi, applicabile ai c.d. intermediari della comunicazione.
Prima di far passare il principio che secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo l’editore di un giornale online deve rispondere anche della diffamatorietà dei commenti dei lettori, quindi, val la pena leggere, riga per riga, le oltre sessanta pagine della Sentenza nella quale, tra l’altro, i giudici di Strasburgo precisano che la loro decisione si riferisce esclusivamente ad un grande quotidiano d’informazione online e “non concerne altri tipi di piattaforme su internet nell’ambito dei quali sono pubblicati commenti di internauti, come, per esempio, i forum di discussione o le bacheche online, dove gli internauti possono esporre liberamente le loro idee su qualsiasi argomento senza che la discussione sia diretta dai responsabili del forum, né concerne le piattaforme di social network o i forninori di servizi” di hosting, né i blogger.
La pronuncia riguarda – e la Corte di Strasburgo non si stanca di ripeterlo – uno dei più grandi quotidiani online del Paese [ndr l’Estonia], noto per il carattere polemico e violento dei propri commenti tanto da aver già formato oggetto di attenzione da parte delle istituzioni e, in particolare, commenti palesemente violenti ed offensivi che, per essere ritenuti illeciti, non necessitavano di alcun esame approfondito.
E, prima che il contenuto della decisione della Corte europea – che, pure, forse delude chi nei giudici di Strasburgo ha, sin qui, individuato il baluardo ultimo della libertà di informazione specie nel contesto telematico – sia travisato e strumentalizzato per sostenere la sostenibilità democratica di più stringenti forme di responsabilità a carico degli editori online, val la pena anche di ricordare che, nel caso di specie, ad uno dei più grandi editori del Paese, ritenuto responsabile di non aver rimosso dei contenuti diffamatori nei confronti di un altrettanto importante imprenditore era stata comminata una sanzione da 320 euro, niente risarcimenti milionari ed in grado di mettere in forse la sopravvivenza del giornale, né “manette” brandite contro l’editore o il direttore del quotidiano on line.
E’ però, quella della Corte europea dei diritti dell’uomo una decisione dalla quale se da un lato non va utilizzata per trarne principi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dai giudici, dall’altra non può essere neppure sottovalutata specie mentre il nostro Parlamento si accinge a dettare nuove norme in materia di diffamazione con riferimento, tra l’altro, proprio all’informazione sul web.
I giudici di Strasburgo, infatti, sottolineano più e più volte nella loro decisione che si sono ritrovati – quasi “costretti”, sebbene a larghissima maggioranza ovvero 15 contro 2 – a dover riconoscere la legittimità della responsabilità dell’editore per la mancata tempestiva autonoma rimozione di commenti palesemente illeciti postati dai lettori, in quanto il diritto estone – come interpretato dai giudici nazionali – è, sul punto, assolutamente chiaro nel prevedere tale forma di responsabilità.
Per limitare la libertà di informazione – così come ogni altro diritto fondamentale dell’uomo – infatti, e la Corte europea lo ricorda in modo inequivocabile, serve una legge, chiara e che renda prevedibile le conseguenze di qualsivoglia scelta imprenditoriale.
Quella legge – tanto per guardare alle cose di casa nostra – in Italia, in questo momento, per fortuna non esiste e sarebbe, pertanto, auspicabile che continuasse a non esiste o, meglio ancora, che il Parlamento chiarisse una volta per tutte che forme di responsabilità oggettiva come quella che attualmente colpisce editori e direttori in relazione ai contenuti dei giornali, sono bandite dal mondo dell’informazione dove l’equilibrio tra libertà di informazione e rispetto della dignità della persona, può essere efficacemente garantito dal principio secondo il quale chi sbaglia paga e chi pubblica un contenuto illecito – anche se di terzi – può essere richiesto di rimuoverlo.
Chiamare l’editore di un grande giornale a rispondere delle centinaia – e talvolta migliaia – di commenti pubblicati sotto ogni articolo dai propri lettori, significa, inesorabilmente, invitarlo ad azionare forme di “censura” privata e preventiva a tutela del proprio portafogli e, per questa via, limitare il diritto di parola dei lettori che dopo decenni nei quali sono stati costretti al ruolo di soggetti passivi, oggi, grazie ad Internet, hanno appena conquistato il diritto di replica, di opinione e di commento.