La Riforma Rai è legge. L’aula del Senato con un’alzata di mani ha votato il via libera definitivo alla nuova Rai, subito dopo aver varato la legge di stabilità. Ma cosa prevede la riforma? Vediamo qui di seguito.
Riforma Rai, i poteri dell’Ad
L’Ad, in base all’art. 2, è nominato dal Cda (che può anche revocarlo) su proposta dell’assemblea dei soci (il ministero dell’Economia), e rimane in carica tre anni. L’Ad nomina i dirigenti, tuttavia per le nomine editoriali deve avere il parere del Cda (nel caso dei direttori di testata, il parere è vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi). Il top manager, inoltre, assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione anche dei giornalisti, su proposta dei direttori di testata. Può firmare contratti fino a 10 milioni di euro. Una norma transitoria attribuisce in via provvisoria al Direttore generale (nelle more della nomina dei nuovi Cda e Dg) i compiti e i poteri spettanti all’Ad. Compiti e poteri che quindi andranno all’attuale dg, Antonio Campo dall’Orto. Spetta all’Ad provvedere anche all’attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale e sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; proporre all’approvazione del Cda il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.
Riforma Rai, il presidente
Il presidente della nuova Rai è di garanzia, nominato dal Cda tra i suoi membri, purché abbia il parere favorevole della Commissione di Vigilanza con i due terzi dei voti. Il Cda è composta da sette membri al posto degli attuali nove. Quattro sono eletti da Camera e Senato, due nominati dal Consiglio dei ministri su proposta dell’Economia, e uno designato dall’assemblea dei dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività.
Riforma Rai, il cda
Al Cda è affidata l’approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, Sul fronte della trasparenza, è prevista la pubblicazione dei compensi dei soggetti, diversi dai titolari di contratto di natura artistica, superiori ai 200mila euro. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell’amministratore delegato, si applica il «tetto» retributivo di 240 mila euro. Fra i requisiti per la nomina, si inserisce l’onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del Cda è definita favorendo, fra l’altro, la presenza di entrambi i sessi e l’assenza di conflitti di interesse. Vengono introdotte, inoltre, alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato. Non possono essere nominati membri del Cda coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. L’incompatibilità vale anche per coloro che siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo.
(fonte Adnkronos)