Unioni civili: tra le polemiche, è arrivato il voto di fiducia sul Ddl Cirinnà, tuttavia, il testo sarebbe discriminatorio in quanto comporterebbe degli effetti paradossali dal punto di vista penale. Modifica dopo modifica, stralcio dopo stralcio, limatura dopo limatura, il legislatore sembra aver perso di vista il “puzzle” nel suo insieme: come scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, tra le altre cose, questo testo così com’è – di fatto – consentirebbe la bigamia che, d’altra parte, resterebbe perseguibile per le coppie legate dall’istituto matrimoniale.
Unioni civili: gli esiti paradossali della nuova legge
Difatti, il testo della legge premette che tutte le disposizioni che contengono la parola «coniuge» si applicano anche “ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” ma “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile”.
Come analizza sempre Ferrarella sul Corriere, le ripercussioni riguardano una lunga serie di reati: “Il riflesso più evidente è sull’omicidio, la cui pena base 21-24 anni sale a 24-30 anni se si uccide il coniuge: ma poiché l’omicidio non è certo norma a rafforzamento degli obblighi derivanti dall’unione civile, l’aggravante non potrà pesare su assassini legati da unioni civili alla persona assassinata, mentre continuerà a valere per mariti e mogli. Stesso schema nei sequestri di persona: quando il pm blocca i beni utilizzabili dal coniuge per pagare il riscatto, il blocco non potrebbe essere imposto al coniuge legato da unione civile con il rapito”.
Il problema non riguarda solo i reati contro la persona, prosegue Ferrarella, “l’abuso ufficio commesso da pubblici ufficiali che non si astengano in presenza di un interesse di un prossimo congiunto come il coniuge: continuerà a essere reato per mariti e mogli, ma non potrà incriminare i partner di una unione civile”.
In molti altri casi chi volesse unirsi civilmente sarebbe sfavorito a norma di legge rispetto alle persone legate dal matrimonio se si considera che il C. P. prevede “la non punibilità per chi fa falsa testimonianza, mente al pm o compie favoreggiamento personale del prossimo congiunto; la non punibilità di chi a favore di un prossimo congiunto commette reato di assistenza ai partecipi di associazioni per delinquere o con finalità di terrorismo; la non punibilità del furto o della truffa ai danni del partner non legalmente separato”.
Inoltre, il fatto che – prosegue Ferrarella – “«l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione» sia stabilito dalla nuova legge solo per le unioni civili e non anche per le convivenze di fatto, discriminerà i partner della prima categoria che, diversamente da quelli della seconda, nel penale rischieranno l’accusa di omicidio o lesioni personali per l’eventuale medesima condotta di «mancata prestazione di cure o di alimentazione»”.
Per risolvere il “pasticcio” non basterà un intervento emendativo dell’ultimo minuto. Se il voto di fiducia impedirà di apportare le necessarie modifiche, l’ultima possibilità per correggere il testo forse sarà – suggerisce il penalista Gian Luigi Gatta raggiunto dal Corriere – “il decreto delegato di coordinamento che il Governo dovrà adottare entro 6 mesi sulle unioni civili. Ma sulle convivenze di fatto manca un’analoga delega legislativa”.