Streaming: i siti di film non sono automaticamente illeciti
Sentenza storica del Tribunale di Frosinone. Un giudice ha annullato una sanzione nei confronti del gestore di alcuni siti di link a film in streaming. La sentenza è stata emessa lo scorso febbraio; riguarda portali come filmakers.biz; filmaker.me; cineteka.org. Al momento, risultano ancora oscurati.
Streaming: i siti di film non sono automaticamente illeciti
Per il Tribunale di Frosinone non è dimostrabile la diretta attività lucrativa che porterebbe alla violazione del diritto d’autore. Con questa sentenza cade l’assunto per cui i siti di streaming debbano essere oscurati in automatico dopo essere stati denunciati alle autorità.
La notizia, riportata da La Repubblica, è stata raccontata dall’avvocato Fulvio Sarzana, difensore del gestore dei siti. “La sentenza ha fissato tre principi chiari” ha spiegato. Per prima cosa il giudice ha riconosciuto che il link non rappresenta una messa a disposizione del pubblico di un file. Per questo non si va incontro a una violazione lucrativa del diritto d’autore.
L’avvocato ha sottolineato che la Corte di Giustizia europea in passato aveva lasciato intendere che il link potesse essere lecito anche se portava a file protetti da copyright.
A rendere questa sentenza unica sono, però, gli altri due punti fissati dal Tribunale di Frosinone. Il file-sharing, se non avviene per fini di lucro, non può essere considerato una violazione della legge sul diritto d’autore. Il giudice ha stabilito che, se allo scambio di un file online non corrisponde un guadagno, questa va considerata come un’attività lecita.
Streaming: ristabilito il diritto nelle questioni di copyright
Rimane aperta la questione del lucro del gestore del sito attraverso i banner pubblicitari. La questione interessa il terzo nodo della sentenza. Se non viene dimostrato che la pubblicità è direttamente riconducibile al file scambiato tra le persone non si può parlare di attività lucrativa.
Sempre a La Repubblica, Sarzana ha spiegato che si ha violazione del diritto d’autore solo mettendo direttamente il file su internet e associando un’attività lucrativa. Questo quanto previsto dal decreto Urbani. Il giudice ha stabilito che non si può dimostrare nessun guadagno soltanto tramite un banner legato al link del film.
Ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza Marco Scialdone; docente di Digital Copyright, alla Link Campus University e responsabile del team legale dell’Associazione “Agorà Digitale”; principale organizzazione italiana in tema di diritti digitali.
Scialdone ha dichiarato “per la prima volta, è stato ristabilito lo stato di diritto nelle questioni di copyright. Questo è infatti il primo giudice che riconosce che se non ci sono prove sufficienti un sito non può essere chiuso e il suo gestore sanzionato”.