Dal BLOG: Sentenza Italicum, l’eccezione dei comuni
La decisione della Consulta sull’incostituzionalità del ballottaggio previsto dall’Italicum non si applica alla legge elettorale dei comuni. La Corte spiega questa disparità di trattamento come segue:
“È pur vero che nel sistema elettorale comunale l’elezione di una carica monocratica, qual è il sindaco, alla quale il ballottaggio è primariamente funzionale, influisce in parte anche sulla composizione dell’organo rappresentativo. Ma ciò che più conta è che quel sistema si colloca all’interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale.”
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Dal BLOG: Sentenza Italicum, l’eccezione dei comuni
Le forme di governo universalmente riconosciute come tali sono soltanto due; quella parlamentare, in cui esecutivo e legislativo sono legati dal circuito fiduciario, e quella presidenziale, in cui il circuito fiduciario è del tutto assente. Gli Stati Uniti sono una repubblica presidenziale; per questo motivo Obama ha governato per diversi anni nonostante il Congresso avesse una maggioranza repubblicana. La forma di governo parlamentare è propria di molti paesi europei, come l’Italia o la Germania, in cui il parlamento può licenziare il governo in qualunque momento.
Più incerta è la classificazione dei paesi come la Francia; il governo è legato al parlamento da un vincolo di fiducia (o, almeno, di non sfiducia), pur essendo diretto da un presidente che non può essere sfiduciato. Vista la presenza del circuito fiduciario, è stata spesso definita “forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale”; oggi, però, si parla comunemente di sistema semi-presidenziale.
Qual è la forma di governo dei comuni?
E i comuni? Il parlamentino dei comuni, il consiglio comunale, può sempre sfiduciare e licenziare sia l’esecutivo sia il suo capo (giunta comunale e sindaco); per cui la forma di governo è parlamentare. Una caratteristica dei comuni, però, è quella di prevedere che qualora il sindaco decada, debba essere rieletto anche il consiglio. Una parte della dottrina – quasi esclusivamente italiana, peraltro – ritiene che questo principio (simul stabunt, simul cadent) determini una forma di governo diversa; essa è variamente denominata (semi-parlamentare, primo-ministeriale, o anche premierato forte). Evidentemente, la Corte Costituzionale italiana ha fatto propria questa classificazione che, però, non è affatto unanime.
Nota. Nella sentenza si legge che la forma di governo dei comuni non è parlamentare perché il sindaco è eletto direttamente. È uno strafalcione; la forma di governo riguarda principalmente i rapporti fra i diversi poteri dello stato; non il modo in cui sono eletti. Secondo la Costituzione degli USA, il Presidente non è eletto direttamente dai cittadini, ma dal Collegio Elettorale o, addirittura, in alcuni rarissimi casi, dalla Camera dei Rappresentanti; tuttavia, nessuno dubita che gli USA siano una repubblica presidenziale. Viceversa, il presidente dell’Irlanda è eletto direttamente dai cittadini, pur in una repubblica parlamentare.
La differenza tra stato e comuni
La differenza tra stato e comuni è dunque la seguente. In entrambi i casi, l’organo assembleare può licenziare l’esecutivo, ma quando ciò accade le conseguenze sono ben diverse. Nel caso dei comuni, la sfiducia non comporta solo le dimissioni del sindaco, ma anche lo scioglimento del consiglio comunale. A livello nazionale, invece, il Parlamento che ha sfiduciato il governo di norma rimane in carica; può dare la fiducia a un altro governo. Viene sciolto soltanto se ogni tentativo dovesse fallire.
In parole ancora più semplici. Il sindaco e il consiglio comunale hanno un rapporto paritario e formano un tutt’uno indissolubile; o vivono insieme, o muoiono insieme. Il governo nazionale, invece, si confronta con il parlamento in posizione del tutto subordinata.
Sentenza Italicum e comuni
Secondo la Corte Costituzionale, il ballottaggio dell’Italicum consegna il controllo di un organo assembleare a una forza politica potenzialmente poco rappresentativa, con una disproporzionalità talmente grande da essere contraria alla Costituzione.
Ma allora secondo quale logica il ballottaggio dei comuni può essere considerato conforme alla Costituzione? Non si può certo sostenere insieme che dare a una forza politica la maggioranza di un solo organo sia incostituzionale, mentre è perfettamente legittimo consegnare alla stessa forza politica, con un solo voto, il controllo di ben due istituzioni; tra l’altro, con una disproporzionalità anche maggiore di quella dell’Italicum (il premio di maggioranza dei consigli comunali è pari al 60%)
Ben lungi dal giustificare la disproporzionalità, la diversa forma di governo dei comuni ne rende gli effetti ancora più gravi.
Come interpretare, allora, il ragionamento della Corte?
La prima possibilità è accettare che la Corte, nelle proprie sentenze, è dispensata dal mantenere una qualunque coerenza logica interna. Il ballottaggio dell’Italicum è incostituzionale, mentre quello dei comuni è costituzionale, perché così è stato deciso; non è necessario argomentare ulteriormente. Le motivazioni della sentenza sono soltanto un accessorio.
Oppure, le conclusioni che la Corte ha tratto per l’Italicum sono valide anche per i comuni, e il passaggio della sentenza che evidenzia la differenza tra le due forme di governo significa soltanto che per la legge elettorale dei comuni non ci sono conseguenze immediate; nulla impedisce però di ricorrere in giudizio contro la legge elettorale dei comuni, utilizzando i nuovi principi delineati dalla sentenza Italicum. E dunque anche in quel caso dovrà essere pronunciata una sentenza di incostituzionalità; perché l’elezione simultanea e collegata del consiglio comunale e del sindaco rafforza le criticità del premio di maggioranza e del ballottaggio.
In entrambi i casi, pare che i giudici non abbiano ben considerato, o che abbiano sottovalutato le conseguenze delle proprie azioni. Del resto sono esseri umani anche loro; purtroppo, nel nostro ordinamento, gli errori della Corte Costituzionale sono molto difficili da correggere.
Wilmer Ricciotti
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