Bitcoin esenti da pagamento tasse, info Agenzia delle Entrate.
Quando si parla di bitcoin, spesso sono i riscatti chiesti dagli hacker a fare notizia. Nessun intermediario, transazioni anonime. Detentori che sono solo codici numerici. Tuttavia, la criptovaluta sta acquistando sempre più credito all’interno dei mercati finanziari. Una domanda legittima potrebbe dunque essere la seguente. Devo pagare le tasse sui bitcoin? Una nota dell’Agenzia delle Entrate fa chiarimento in tal senso.
Bitcoin: investimenti e transazioni
Il bitcoin sta assumendo sempre più valore. Anche a livello teorico. Assimilabile alle materie prime, oggi i bitcoin sembrano valere più dell’oro. Rappresentano quindi un’importante fonte di investimento. E di possibile guadagno. La moneta digitale è da considerarsi alla pari con le altre valute. Può tranquillamente essere scambiata con dollari o euro. E ci sono siti specializzati in questo.
Il bitcoin è utile anche per transazioni di carattere economico. Ovvero come valore di scambio per acquisti o vendita di beni. Transazioni che avvengono in modo anonimo. C’è però una questione da porsi. Gli investimenti e le transazioni effettuate con la criptovaluta sono esenti dalle tasse?
Bitcoin esenti dalle tasse?
In una nota del 2 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha voluto fare chiarezza in tal senso. La Risoluzione prende in esame la richiesta di una Società che vorrebbe svolgere attività di servizi relativi ai bitcoin. Nello specifico, operazioni di acquisto e vendita di moneta elettronica. Qual è la normativa fiscale in merito?
Una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali è al momento assente. L’Agenzia prende come riferimento una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. (22 ottobre 2015, causa C-264/14). Qui si parla delle operazioni di cambio valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale e viceversa. Operazioni che “costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso”. Le prestazioni dei servizi in esame rientrano però nel regime di esenzioni. (Art. 135, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2006/112/CE).
L’attività che la Società intende porre in essere […] deve essere considerata ai fini Iva quale prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P:R: 26 ottobre 1972, n. 633.
Al tempo stesso, in linea con l’inquadramento giurisprudenziale europeo e ai fini della tassazione diretta,
Si ritiene che la Società debba assoggettare a imposizione i componenti di reddito derivanti dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin. Al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.
Poi, segue il paragrafo più diretto sul tema.
Operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili. Manca la finalità speculativa. La Società non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d’imposta.
Qui il testo integrale del comunicato.
Conclusioni
I redditi generati dagli investimenti in bitcoin possono essere ritenuti derivanti dall’impiego di capitale. E da un evento incerto. Causa anche la forte volatilità della criptovaluta.
Al momento non c’è ancora nessuna regolamentazione a riguardo. E la Risoluzione dell’Agenzia è valida solo come indicazione orientativa. Una manna dal cielo per gli investitori. E per i nuovi pionieri del mercato finanziario specializzati in criptovlaute. Lo ripetiamo, almeno per il momento.
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