Assegno di mantenimento: come si richiede? | Diritto di Famiglia

Assegno di mantenimento: ecco come richiederlo

Assegno di mantenimento: come si richiede? | Diritto di Famiglia.

La corresponsione dell’assegno di mantenimento è prevista e regolata nel nostro ordinamento dall’art. 156, comma 1 del codice civile. Con l’ottenimento dell’assegno di mantenimento, il coniuge privo dei mezzi sufficienti per mantenersi da solo, ha la possibilità di adeguarsi alle nuove condizioni di vita successive alla disgregazione del nucleo familiare. Pertanto, il mantenimento ha una finalità prettamente assistenziale. E trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà materiale e morale stabilito dalla legge a carico dei coniugi. La solidarietà tra i coniugi permane, dal momento che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale. Semplicemente, lo sospende. Difatti, anche se giudizialmente separati, i coniugi possono decidere in qualsiasi momento di riconciliarsi fino allo scioglimento e/o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Assegno di mantenimento: come ottenerlo

Per ottenere l’assegno di mantenimento, occorre la sussistenza di diversi presupposti.

Assegno di mantenimento: come si calcola

L’assegno di mantenimento viene determinato tenendo conto del reddito complessivo della famiglia. Inoltre, il Giudice deve assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole. Oltre che ai figli. D’altronde, l’assegno di mantenimento ha il fine di eliminare quegli squilibri reddituali che possono incidere sul loro tenore di vita, al momento della cessazione del rapporto coniugale. La misura dell’assegno di mantenimento deve essere determinata in modo da mantenere un tenore di vita equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio.

Assegno di mantenimento: il ruolo del giudice

Il Giudice deve tener conto anche di ulteriori criteri, quali:

Il Giudice ha un ruolo alquanto delicato nella gestione della separazione coniugale. Nella tutela del coniuge economicamente più debole e della prole. Quindi, la sua valutazione “astratta” deve prendere in considerazione ciascuna particolare situazione. E non può sottovalutare alcun parametro di riferimento necessario per formulare ed assegnare una prestazione adeguata a soddisfare le necessità del nucleo familiare disgregato.

(Articolo redatto grazie alla gentile collaborazione dell’Avv. Marta Mari del foro di Roma)

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