Assegno di mantenimento: 7 modi per ottenerlo se l’ex non paga | Diritto di Famiglia

Pubblicato il 9 Novembre 2017 alle 12:35 Autore: Andrea Caccioppoli
Assegno di mantenimento: come averlo se ex non paga

Assegno di mantenimento: 7 modi per ottenerlo se l’ex non paga | Diritto di Famiglia.

Parliamo di assegno di mantenimento. Un provvedimento essenziale per il coniuge privo di un reddito adeguato al proprio sostentamento. Non solo ha il fine di garantirgli una qualità della vita dignitosa. Ma ha anche lo scopo di alleviare le problematiche correlate alla disgregazione del nucleo familiare. Per determinare l’assegno, il Giudice deve tener conto di diversi indici di riferimento. Tale valutazione ha lo scopo di garantire al coniuge più bisognoso un tenore di vita equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio.

Assegno di mantenimento: come ottenerlo se il coniuge obbligato non adempie al suo pagamento?

Il nostro ordinamento garantisce un’ampia tutela per il recupero dell’assegno di mantenimento. Il coniuge che ha diritto all’assegno può difendere il proprio interesse in diversi modi.

È possibile procedere con un’azione espropriativa. La sentenza di divorzio, il verbale oppure la sentenza di separazione rappresentano per il nostro ordinamento un titolo esecutivo. Tale circostanza consente a colui che ha diritto all’assegno di mantenimento di poter metter in esecuzione quanto stabilito dal Giudice.

Si potrà procedere con la predisposizione di un atto di precetto contenente l’intimazione al rispetto dell’obbligo del pagamento dell’assegno di mantenimento. Entro un termine non inferiore a 10 giorni. Con il predetto precetto, si avvertirà il debitore che in difetto si procederà ad esecuzione forzata. Ovvero, pignoramento dei beni mobili o immobili o presso terzi.

È possibile procedere con il sequestro dei beni di proprietà dell’ex coniuge obbligato. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui il creditore abbia il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.

È anche possibile richiedere e ottenere dal Giudice un ordine di pagamento diretto nei confronti del terzo, debitore del coniuge obbligato. Il Giudice può disporre la distrazione a favore del coniuge avente diritto, di somme che terzi sono obbligati a versare al coniuge inadempiente. Un esempio è costituito dalle somme dovute dal datore di lavoro, dall’ente erogatore della pensione o dal conduttore di un immobile di proprietà del coniuge inadempiente.

Assegno di mantenimento, come ottenerlo: altre ipotesi di soluzione

È possibile ottenere l’ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento. Il coniuge interessato può presentare un’apposita denuncia o una querela verso il coniuge inadempiente, ai sensi dell’art. 570 del codice penale. La norma sanziona chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge. In tal modo, facendo mancare i mezzi di sussistenza in ordine ai beni primari della vita.

Infine, la Legge di stabilità 2016 ha introdotto un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Nel caso in cui non abbia ricevuto il pagamento dell’assegno di mantenimento.

Assegno di mantenimento: quando l’obbligato permane inadempiente

Nonostante la molteplicità di azioni a tutela del diritto al mantenimento, vi sono dei casi particolari in cui l’obbligato permane inadempiente. In tal caso, vi sono altri soggetti obbligati al pagamento dell’assegno di mantenimento?

Secondo l’art. 316 bis del codice civile, quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per mantenere i figli, sono gli ascendenti, ovvero i nonni, a dover provvedere al loro posto. La disposizione ha il chiaro fine di salvaguardare i minori in modo assoluto e con la necessaria celerità. L’onere degli ascendenti è del tutto sussidiario rispetto a quello dei genitori. Pertanto, solo in caso di impossibilità oggettiva del coniuge obbligato al versamento dell’assegno, gli ascendenti hanno il dovere di provvedere al mantenimento della prole.

Casi di scuola sono costituiti dalla disoccupazione dei genitori o dalla malattia che li rende inabili al lavoro. Ma anche dall’abbandono totale o parziale della prole da parte anche di uno solo dei due genitori. Qualora l’altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.

(Articolo redatto grazie alla gentile collaborazione dell’Avv. Marta Mari del foro di Roma)

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