Assegno divorzile: nuovi parametri per l’assegnazione | Diritto di Famiglia.
Parliamo di assegno divorzile e dei nuovi parametri per l’assegnazione. L’assegno divorzile trova il suo fondamento nella cessazione degli effetti propri del vincolo matrimoniale. Inoltre, richiede la sussistenza di specifici presupposti per la sua determinazione ed assegnazione. La Cassazione è intervenuta recentemente sulla materia. Operando un netto cambio di rotta rispetto al passato.
Assegno divorzile: come si ottiene?
In primo luogo, non deve essere confuso con l’assegno di mantenimento. Tale prestazione viene attribuita in sede di separazione tra i coniugi. Quando il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma solamente sospeso.
Il mantenimento ha una funzione prettamente assistenziale. E trova il suo fondamento nel dovere di solidarietà materiale e morale stabilito dalla legge a carico dei coniugi.
Diversamente, l’assegno divorzile può essere assegnato esclusivamente alla cessazione del rapporto matrimoniale. E ha natura complessa:
- ha una funzione assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare lo scioglimento del vincolo matrimoniale ad uno dei coniugi;
- una funzione risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che ha determinato la rottura del rapporto;
- una funzione compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
Ai sensi dell’art. 5, legge 898/1970, il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto a seguito dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole, per far fronte alle proprie esigenze o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.
Il fondamento dell’attribuzione dell’assegno divorzile è da ravvisare nel principio di solidarietà “post-coniugale”. Quest’ultima è da intendersi come espressione del più generale dovere di solidarietà economico-sociale sancito nella nostra carta costituzionale all’art. 2.
Assegno divorzile: come si determina?
A seguito della Legge di riforma del 1987 n. 74, l’autonomia economica del richiedente assume un valore decisivo ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile. Difatti, l’altro coniuge è tenuto ad “aiutarlo” non solo se egli non sia economicamente indipendente. Ma anche nei limiti in cui l’aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio.
Pertanto, il parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza o meno dei “mezzi” del richiedente, va individuato nel tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Oppure nel tenore di vita che poteva ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio.
Dopo circa 30 anni di consolidata giurisprudenza ancorata al principio del tenore di vita matrimoniale ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, la Cassazione ha deciso di operare un cambiamento di rotta.
Assegno divorzile: quali sono i nuovi parametri di riferimento indicati dalla Cassazione?
Con la sentenza n. 11504 del 2017, la Cassazione ha stabilito che il parametro per stabilire la sussistenza o meno dell’assegno di divorzio, è l’indipendenza o l’autosufficienza economica. Tali requisiti sono desumibili dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari. Ma anche dalla capacità e possibilità effettive di lavoro personale. Nonché dalla disponibilità di una casa di abitazione. Il tenore di vita matrimoniale non sarebbe più il criterio di riferimento usato dal giudice di merito.
Tale pronuncia rappresenta un orientamento rivoluzionario. Sicuramente questa decisione dovrà essere suffragata in futuro da ulteriori sentenze che possano consolidarne l’orientamento. Pertanto, sarebbe auspicabile un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione al fine di dirimere la questione.
(Articolo redatto grazie alla gentile collaborazione dell’Avv. Marta Mari del foro di Roma)