Divorzio e divorzio breve: la guida | Diritto di Famiglia
Divorzio e divorzio breve: la guida | Diritto di Famiglia.
Il divorzio è stato introdotto dalla Legge 898/70, modificata dalla L. 436/78, e dalla L. 74/87. E’ l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quando tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale. Propriamente, si parla di scioglimento del matrimonio quando si tratta di matrimonio contratto con il rito civile. Si parla invece di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio contratto con rito religioso.
Divorzio: quali sono le cause che permettono ai coniugi di divorziare
Le cause di divorzio sono tassativamente elencate nell’art. 3 della Legge 898/70 e sono le seguenti:
- qualora il coniuge sia stato condannato con sentenza passata in giudicato (anche per fatti commessi prima del matrimionio) all’ergastolo; ovvero ad una pena superiore ad anni 15 per delitti colposi;
- se il coniuge è stato condannato per incesto; delitti contro la libertà sessuale; prostituzione; omicidio volontario o tentato di un figlio; tentato omicidio del coniuge; lesioni aggravate o maltrattamenti;
- qualora alla presentazione della domanda di divorzio, lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente da almeno 12 mesi, in caso di separazione giudiziale;
- oppure, da almeno 6 mesi, in caso di separazione consensuale o avvenuta tramite negoziazione assistita;
- se uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del vincolo matrimoniale o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio;
- qualora il matrimonio non sia stato consumato;
- se è stato dichiarato giudizialmente il cambio di sesso di uno dei coniugi.
Guida divorzio: com’è possibile divorziare?
La legge individua tre modalità di proposizione della domanda di divorzio:
- il divorzio di comune accordo davanti all’ufficiale di stato civile in Comune;
- divorzio di comune accordo con l’assistenza di un avvocato per ogni coniuge (divorzio assistito);
- il divorzio in tribunale (consensuale o giudiziale).
Divorzio: quali sono gli effetti?
La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:
- in caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili. (Permane, invece, il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso);
- la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio. (Ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela);
- fino a quando il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il Giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno divorzile;
- viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
- i figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente;
- ciascuno dei coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro;
- se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento, il beneficiario ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota). A condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato;
- il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Come richiedere il divorzio breve: requisiti
Con l’emanazione della legge 55 del 2015, il legislatore ha previsto l’istituto del divorzio breve che semplifica lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il divorzio breve può essere richiesto nel termine di 6 o 12 mesi.
Il termine di sei mesi decorre:
- dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione consensuale;
- dal giorno della comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di mutamento della separazione da giudiziale in consensuale;
- dalla data certificata dell’accordo di separazione in sede negoziale;
- dalla data dell’atto di accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile.
Il termine di dodici mesi in caso di separazione giudiziale, decorre, invece, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale.
(Articolo redatto grazie alla gentile collaborazione dell’Avv. Marta Mari del foro di Roma)