Bollo auto 2018: scadenza e pagamento, chi è esente e perché
In questi giorni è stato nominato più volte, vuoi da chi tenta di apportare delle modifiche sostanziali o da chi vorrebbe proprio “farlo fuori”: si tratta di una delle tasse più odiate, il bollo auto. Purtroppo però, fin quando continuerà ad esistere, ogni automobilista necessita di mettersi in regola con questo pagamento per non incorrere in pesanti sanzioni.
Esso va onorato – sia nel caso in cui la macchina circoli su strada o permanga in garage – entro il mese successivo a quello di scadenza della rata, che è indicata sulla ricevuta. Tuttavia c’è anche chi è esente da questo balzello.
Bollo auto, ecco chi non lo paga e perchè
Non sono tenuti al pagamento del bollo auto, in prima istanza, i soggetti disabili in base alla legge 104/1992 e titolari di determinati requisiti. Questi ultimi riguardano la capienza della cilindrata; se essa per i veicoli a benzina non supera i 2000 cm3, o i 2800 cm3 per i veicoli diesel, si è esonerati dalla tassa. Ci sono poi determinate categorie di invalidità che consentono l’esenzione a chi vi rientra: sordi, non vedenti, pluriamputati, persone con ridotte o impedite cacacità motorie e possessori di un handicap mentale o psichico.
L’esenzione – o anche una riduzione – può poi dipendere dalla tipologia di vettura di cui siamo in possesso e dall’anno di immatricolazione di questa; se ad esempio la nostra macchina è immatricolata da almeno 30 anni, allora siamo obbligati a pagare solamente la tassa provinciale, pari a 51,65 euro. Varia ancora invece da regione a regione l’esenzione dal bollo per tutti quei veicoli ecologici o meno inquinanti, come le auto elettriche, a metano, ibride o a zero emissioni. E’ prevista inoltre una riduzione di 1/4 della rata per i veicoli Gpl.
In caso di demolizione dell’auto è invece possibile richiedere un rimborso del bollo, il quale sarà calcolato in dodicesimi sulla base del numero di mesi decorrenti dalla data di demolizione a quella di scadenza della rata.
Bollo auto, come calcolarlo e dove pagarlo
L’automobilista proprietario di una vettura ha la possibilità di calcolare l’importo del proprio bollo auto. Per questo infatti è disponibile sia il sito dell’Agenzia delle Entrate che quello dell’Aci; il calcolo online è disponibile sulla base di due diversi fattori, che sono la potenza dell’auto o semplicemente la targa. Nel primo caso possiamo effettuare il calcolo solo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel secondo invece possiamo scegliere.
Ad ogni modo basterà inserire alcune caratteristiche, sia nostre che della vettura, per avere a disposizione l’importo esatto da versare. A quel punto la somma potrà essere versata in differenti sedi, come le agenzie abilitate, gli uffici postali, le delegazioni dell’Aci, le banche convenzionate e i tabaccai aderenti al circuito Lottomatica o in convenzione con banca ITB.
Se invece si vuole procedere con il pagamento online sono di nuovo disponibili sia il sito dell’Aci che quello dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di Poste Online o quello di home banking.
Bollo auto, accertamento e prescrizione
Ma chi si occupa di accertare il pagamento del bollo? Tale competenza non è più della Polizia Stradale, ma delle stesse Regioni. E se in passato la regola voleva l’affissione della ricevuta sul parabrezza dell’auto, ora non è più necessario, a meno che non si possegga uno scooter 50cc, una minicar o un’automobile d’epoca; in quel caso la tassa di circolazione è obbligatoria e soggetta all’accertamento.
Se abbiamo il dubbio di circolare con un bollo scaduto possiamo verificare sia la scadenza che ottenere informazioni circa l’avvenuto pagamento sul sito dell’Aci; nel caso in cui abbiamo oltrepassato la scadenza è possibile avvalersi del ravvedimento operoso al fine di ottenere uno sconto sulle sanzioni.
Infine, anche il bollo può cadere in prescrizione. Se infatti dopo tre anni in cui non abbiamo provveduto al pagamento non ci è arrivata nessuna comunicazione in merito, il “debito” tributario può ritenersi estinto. Per attestare ciò dovrà comunque intervenire un giudice, il quale dichiarerà appunto accertata la prescrizione o accolta l’istanza di autotutela.