Assegno di mantenimento: come accedere al Fondo Statale di solidarietà
Assegno di mantenimento: come accedere al Fondo Statale di solidarietà.
Il nostro ordinamento tutela la posizione del coniuge bisognoso che non abbia percepito l’assegno di mantenimento spettante, mediante l’esercizio di un ampio spettro di rimedi. Recentemente, la Legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 414-416 ) ha introdotto un ulteriore strumento: il Fondo Statale di solidarietà. Il Fondo di solidarietà è stato istituito in via sperimentale per l’anno 2016 con una dotazione di 250mila euro. E con una dotazione di 500mila euro per l’anno 2017,
Assegno di mantenimento: requisiti per accedere al Fondo Statale di solidarietà?
L’accesso è riservato esclusivamente al coniuge separato che versi nelle seguenti situazioni:
- sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge obbligato;
- abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- abbia intrapreso le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente, senza ottenere risultati.
Come ricevere il mantenimento dal Fondo Statale di solidarietà?
Il coniuge che non ha percepito il pagamento dell’assegno di mantenimento, deve presentare un’istanza presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza. L’istanza si presenta in carta semplice o mediante un modulos caricabile dal sito del Ministero della Giustizia. Non è previsto il pagamento di contributo unificato.
L’istanza deve essere corredata dal provvedimento del Giudice che dà diritto ad ottenere il pagamento del mantenimento. Come ad esempio, la sentenza di separazione o di modifica delle condizioni di separazione. Ed anche dalla prova del mancato pagamento dell’assegno da parte dell’ex coniuge. Ad esempio: il verbale di pignoramento negativo o la dichiarazione del coniuge di assenza di redditi.
Il presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, e l’ammissibilità dell’istanza medesima o meno. Se l’istanza viene accolta, viene trasmessa al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione della somma. Invece, in caso di provvedimento di rigetto dell’istanza, quest’ultimo non è impugnabile.
Assegno di mantenimento: quanto percepisce il coniuge dal Fondo Statale di solidarietà?
Sulla base del provvedimento adottato dal presidente del Tribunale, il Fondo Statale provvede alla liquidazione delle istanze accolte, alla scadenza di ogni trimestre, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione e secondo criteri di proporzionalità. In ogni caso, all’avente diritto non può essere corrisposta una somma eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale. Questo in relazione a ciascun rateo mensile dell’assegno di mantenimento. Il Ministero della Giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.
Quali sono i Tribunali nei quali è avviata la sperimentazione?
Per tutto il 2017, solamente i seguenti Tribunali potranno ricevere le istanze di accesso al Fondo Statale di solidarietà: Ancona; Bari, Bologna, Bolzano; Brescia, Cagliari, Caltanissetta; Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.
Si auspica che il Fondo Statale di solidarietà venga rifinanziato al più presto anche per l’anno 2018.
(Articolo redatto grazie alla gentile collaborazione dell’Avv. Marta Mari del foro di Roma)