Biotestamento: chiesta la calendarizzazione, cos’è il Dat nel dettaglio
E’ stato inserito al primo punto nel calendario dell’Aula di Palazzo Madama l’esame del ddl sul biotestamento. Dopo che infatti Luigi Zanda lo aveva definito una “priorità” per il gruppo dei dem, oggi la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di dargli priorità. Inizierà dunque stesso oggi, con la seduta pomeridiana dell’Aula, la discussione sulle norme regolanti il fine vita.
Un diverso destino è invece toccato allo ius soli, inserito in calendario come ultimo. “Lo discuteranno il giorno del mai…e io sono contento” è stato infatti il commento del capogruppo della Lega Gian Marco Centinaio. Di tutt’altra opinione è chiaramente la capogruppo Mdp Cecilia Guerra, la quale ha definito la decisione di inserimento all’ultimo punto dello ius soli “una presa in giro verso gli 800mila ragazzi e le loro famiglie che aspettano una risposta sulla cittadinanza”. Non ci sarà perciò, con tutta probabilità, una fine legislatura “nel segno dei diritti”, per citare quanto detto dal ministro Maurizio Martina.
Ddl sul biotestamento, cos’è il Dat?
Il provvedimento sul biotestamento – approvato a Montecitorio lo scorso aprile – era rimasto fermo in commissione di Palazzo Madama. I lavori riprenderanno proprio grazie alla quadra che è stata trovata tra i dem e il M5s. Contrarissimi continuano ad essere i senatori di Ap e la Lega, mentre invece agli azzurri di Forza Italia sarà probabilmente concesso di esprimersi liberamente sull’argomento.
Ma cosa prevede, nello specifico, il ddl sul biotestamento? Il testo del cosiddetto Dat – cioè le disposizioni anticipate di trattamento – si compone di cinque articoli che regolano appunto le norme relative al fine vita. Il primo articolo, riguardante il consenso informato, dispone che “il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato”. Una parte questa che quindi concerne gli obblighi del medico, il quale deve inoltre “nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure”.
Altro punto del testo di estrema importanza è quello riguardante le cliniche private, in particolar modo quelle cattoliche. Queste, se in convenzione con il sistema sanitario nazionale, non potranno più far richiesta alle Regioni di esonero dall’applicazione di norme – quelle appunto sul biotestamento – che non sono “rispondenti alla carta dei valori” su cui si basa il loro servizio.
L’articolo due concerne le norme riguardanti minori e disabili, mentre il terzo e il quarto riguardano rispettivamente le “disposizioni anticipate di trattamento” e la “pianificazione delle cure”. Per quanto riguarda l’attuazione del Dat, essa può esser fatta da ogni maggiorenne capace di intendere e di volere che dovrà indicare un “fiduciario”.
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