Assunzioni lavoro 2018: sgravi contributivi e incentivi giovani. Come funzionano
Come ogni anno, la Legge di Bilancio prevede misure per contrastare la disoccupazione. O meglio, incentivare l’occupazione, soprattutto quella giovanile. Per quanto riguarda la manovra 2018, il Governo ha presentato un pacchetto di misure volto a stabilizzare lo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che decidono di assumere i giovani. Introdotto in misura temporanea dal 1° gennaio 2015, più volte prorogato, è ad oggi fissato all’art. 16 del ddl 2960.
Si tratta di un “incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile”. Rivolto ai ragazzi con età non superiore ai 30 anni (35 per il solo anno 2018), questi non devono aver avuto precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato. La misura di tale esonero è pari a 3mila euro su base annua per un numero complessivo di tre anni. L’importo spettante, riparametrato su base mensile, determina un limite di esenzione contributiva mensile pari a 250 euro.
Assunzioni lavoro 2018: sgravi contributivi e incentivi giovani
Ma vediamo più da vicino cosa prevede in merito il disegno di legge di bilancio 2018.
Lo sgravio contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici. Inoltre, non riguarda le assunzioni di dirigenti. Viste queste eccezioni, lo sgravio interessa tutte le altre assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Anche attraverso la conversione di un contratto a termine o la stabilizzazione di un contratto di apprendistato.
Rispetto al passato, l’esonero passa al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto. Esclusi premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Come detto, lo sgravio contributivo resta applicato su base mensile, per un massimo di 3mila euro (ad oggi 3.250 euro) su base annua per un numero complessivo di tre anni.
Assunzioni lavoro 2018: le novità del ddl di bilancio 2018
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli interessati devono avere meno di 35 anni di età. Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019, invece, il limite anagrafico scende a 30 anni.
Perchè le aziende possano beneficiare dello sgravio, è necessario che i lavoratori assunti non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; anche presso altri datori di lavoro.
Inoltre, si prevede che, qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore potrà usufruire dello sgravio per il periodo restante. Ovviamente nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto. Questo, inoltre, è indipendente dall’età anagrafica del lavoratore al momento della nuova assunzione.
L’applicazione dello sgravio non modifica l’aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati. Ciò significa che dunque gli assunti avranno la copertura contributiva piena ai fini pensionistici.
Assunzioni lavoro 2018: sgravi contributivi e incentivi giovani. Come funzionano
Lo sgravio, inoltre, diventa pari al 100% dell’importo dei contributi previdenziali (fermo restando i limiti anagrafici e il tetto di 3mila euro annui) per le assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo:
di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola -lavoro;
di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; poi il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato, lo sgravio trova applicazione solo con riferimento all’eventuale fase di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto. Perché ciò sia possibile, è necessario che quest’ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017.
Infine, per disincentivare il datore di lavoro a possibili licenziamenti, la norma prevede che il beneficio venga revocato, con recupero delle relative somme; laddove il datore proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, o di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella stessa unità produttiva, entro sei mesi dalla relativa assunzione.