Separazione o divorzio senza Giudice e Avvocato: come si richiede?

Pubblicato il 21 Dicembre 2017 alle 12:05 Autore: Andrea Caccioppoli
Separazione consensuale o divorzio senza giudice e avvocato assegno di mantenimento

Separazione o divorzio senza Giudice e Avvocato: come si richiede?

Il nostro ordinamento prevede strumenti alternativi di risoluzione consensuale delle controversie in materia di separazione o divorzio. In tal modo, la crisi coniugale può essere risolta in tempi ridotti e senza la necessità di ricorrere al Giudice o all’assistenza di un Avvocato.

Separazione o divorzio: la negoziazione assistita.

Il primo rimedio è costituito dalla convenzione di negoziazione assistita ( d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.11.2014, n. 162).

La negoziazione assistita può essere utilizzata per risolvere di comune accordo una controversia avente ad oggetto:

  • la separazione personale dei coniugi ( collegamento ipertestuale);
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • lo scioglimento del matrimonio;
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Con tale procedura, si evita il ricorso al Giudice, ma le parti devono farsi assistere obbligatoriamente da un Avvocato.

Quali sono i casi in cui è possibile ricorrere alla negoziazione assistita?

La negoziazione assistita può essere utilizzata sia quando la coppia abbia figli minori o maggiorenni non autosufficienti, sia in caso contrario.

Se la coppia non ha figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto diviene efficace una volta ottenuto il nullaosta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che non ravvisi irregolarità.

Invece, in caso di presenza di figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro dieci giorni allo stesso procuratore della Repubblica, il quale lo autorizza, ove ritenga che esso risponda all’interesse dei figli.

In caso di mancata autorizzazione, invece, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale. Affinché fissi, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.

Ricevuto il nullaosta del procuratore della Repubblica o da questi autorizzato, l’accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale; di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta di separazione o divorzio presentata in Comune.

Il secondo rimedio è costituito dalla richiesta di separazione o divorzio presentata in Comune davanti all’Ufficiale di Stato civile.

Tale procedura può essere intrapresa senza l’assistenza di un Avvocato ma è consentita solo a determinate condizioni:

  • la coppia non deve avere figli nati dall’unione che siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci;
  • la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, anche su quelli patrimoniali.

Difatti, l’accordo non può disciplinare aspetti relativi ai trasferimenti patrimoniali tra i coniugi.

Può invece contenere patti aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile.

I coniugi devono recarsi davanti all’Ufficio di Stato Civile situato presso il Comune dove hanno contratto il matrimonio. O dove uno dei due coniugi ha la residenza.

Come si svolge l’incontro davanti all’Ufficiale di Stato Civile?

La procedura si divide in due incontri.

Al primo incontro, il Sindaco o l’ufficiale di stato civile redige l’accordo di separazione come raggiunto dai coniugi. Dopo aver compilato l’accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro. Questo non può avvenire prima di 30 giorni;

Al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare.

Se sono presenti entrambi i coniugi, l’accordo di separazione è valido ed ha la stessa efficacia della sentenza di separazione omologata dal tribunale. In caso contrario, l’accordo di separazione non è valido e decade.

Nel caso in cui gli incontri non dovessero andare a buon fine, i coniugi potranno sempre presentarsi in un successivo momento. Al fine di avviare nuovamente l’intera procedura.

(Articolo redatto grazie alla gentile collaborazione dell’Avv. Marta Mari del foro di Roma)

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

L'autore: Andrea Caccioppoli