Buoni fruttiferi postali: rimborso Pfr, autocertificazione basta per legge

Pubblicato il 22 Dicembre 2017 alle 11:46 Autore: Daniele Sforza
Buoni fruttiferi postali rimborso Pfr

Buoni fruttiferi postali: rimborso Pfr, autocertificazione basta per legge.

Una recente sentenza sancita dalla Corte di Appello di Milano ha schiarito una situazione particolare legata ai buoni fruttiferi postali. Più nello specifico al rimborso Pfr, ovvero la clausola di pari facoltà di rimborso. Con la sentenza si risolve finalmente un problema frequentemente discusso relativo alla riscossione dei buoni fruttiferi postali senza la “quietanza congiunta degli aventi diritto”. Si tratta quindi di una sentenza molto importante e chiarificatrice della questione. I buoni fruttiferi postali con clausola Pfr sono infatti quei buoni il cui rimborso può essere chiesto da più soggetti, intestatari del buono stesso. Tuttavia, la domanda che ha seminato scompiglio, risultava la seguente: se uno dei cointestatari del buono muore, che succede? La Corte di Appello di Milano ha dato finalmente la risposta che in molti attendevano.

Buoni fruttiferi postali: bollo e tasse, come si calcolano. L’approfondimento a questo link.

Buoni fruttiferi postali con clausola Pfr: la sentenza della Corte d’Appello di Milano

La sentenza della Corte d’Appello di Milano riguardante i buoni fruttiferi postali con rimborso Pfr “emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000”, fa riferimento alla disciplina del D.P.R. n. 156/1973 e all’articolo 208 del regolamento di esecuzione del 1989. Di seguito la parte focale della sentenza.

Il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione. E consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati; senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

Buoni fruttiferi postali con clausola Pfr: basta l’autocertificazione

Inoltre, come scrive Annamaria Zarrelli su La Legge Per Tutti, facendo riferimento a una pronuncia del Tribunale di Verona, “la somma investita in buoni fruttiferi postali con clausola Pfr, dopo la morte di uno dei cointestatari, va liquidata all’altro in uno agli interessi maturati”. In più, si specifica che ciò avviene anche se l’altro “non presenta la dichiarazione di successione, né la quietanza degli eredi del defunto contitolare del buono”. Proprio facendo riferimento al Tribunale di Verona, il giudice “ha considerato sufficiente una semplice autocertificazione”. Basterà quindi verificare tramite certificazione la morte del cointestatario e la non conoscenza “di possibili eredi aventi causa”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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