Poste Italiane: buoni fruttiferi e tassa sul capitale, come si calcola

Poste Italiane: buoni fruttiferi, tassa sul capitale come calcolare

Poste Italiane: buoni fruttiferi e tassa sul capitale, come si calcola.

Informandosi sui buoni fruttiferi di Poste Italiane viene da chiedersi quali sono e a quanto ammontano le imposte da pagare sugli interessi. Ad esempio, come abbiamo già scritto in un precedente articolo, per i Bfp c’è un 12,5% di imposta sugli interessi. Tuttavia, oltre a questo figura da qualche anno anche una tassa sul capitale. Per qualcuno potrebbe essere una sorpresa. Se invece si è prestata la dovuta attenzione e si consultano le guide e le faq rilasciate delle Poste Italiane, non ci saranno grandi rivelazioni.

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: imposta sugli interessi

I buoni fruttiferi sono infatti soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I Bfp sono soggetti a imposta di bollo; ma risultano esenti da imposta di successione e da ulteriori spese e commissioni. Esenti solo i buoni di valore rimborsabile non superiore a 5 mila euro. Poste Italiane precisa anche che l’applicazione dell’imposta di bollo può avere come conseguenza la determinazione di un “valore netto di rimborso inferiore al valore nominale sottoscritto”. In questa eventualità, ai risparmiatori sarà restituito l’importo pari alla porzione dell’imposta di bollo applicata che ha determinato quella differenza di valore di rimborso e capitale investito.

Poste Italiane: tassa sul capitale, come si calcola

Sul proprio sito Poste Italiane informa che a partire dal 2014, il governo Letta ha introdotto una novità in merito all’imposta di bollo progressiva sui Bfp. Aumentandola dallo 0,15% allo 0,2%. Come calcolare la tassa? Si andrà a considerare la posizione finanziaria complessiva in Buoni fruttiferi detenuta al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2012. Questo discorso non vale per i Bfp cartacei che sono stati sottoscritti prima del 2009.

Pertanto, sulle informazioni ufficiali della guida, si afferma che il calcolo dell’imposta dovuta verrà “determinata con riferimento al valore nominale complessivo dei titoli detenuti e accantonata per ciascun anno”. Quini, giunti alla scadenza, la tassa sarà applicata in modo proporzionale e verrà detratta dall’importo rimborsato. Al superamento dei 5 mila euro, quindi, la tassa sarà applicata sul valore nominale.

Poste Italiane spiega anche che dal 2014 l’imposta minima di 34,20 euro è stata abolita. Quindi, per i Bfp cartacei sottoscritti dopo il 2009 e per i Bfp dematerializzati, “l’imposta di bollo è contabilizzata e accantonata al 31 dicembre di ogni anno”. Infine, “qualora l’imposta totale dovuta e, cumulata su più anni, risulti inferiore al minimo di 2 euro, verrà comunque addebitato il predetto importo quale imposta minima stabilita dalla legge per tali prodotti”. In conseguenza di ciò, la tassa sarà liquidata solamente al momento del pagamento. Applicandosi al capitale del cliente, “non può essere esposta sul sito web”. Da qui la possibile “sorpresa” che potrebbero avere alcuni risparmiatori sull’incasso netto dichiarato dalle Poste e da quello effettivamente avuto.

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