Candidati elezioni politiche 2018: liste e nomi a fine gennaio, ecco la guida
Candidati elezioni politiche 2018 ai blocchi di partenza. La presentazione delle liste e dei nomi dovrà avvenire tra il 28 ed il 29 gennaio 2018. La legge, infatti, prevede che ciò debba accadere tra il 35° ed il 34° giorni antecedente alle elezioni.
Un procedimento elettorale, quello della presentazione delle liste, rivisto su scorta della nuova legge elettorale. Andiamo, quindi, a fare una breve sintesi, seguendo le istruzioni che il Viminale ha fornito all’interno di una apposita guida.
Candidati elezioni: come e dove presentare le liste
Partiamo da una novità, dovuta alla nuova legge elettorale. Per ogni lista di candidati al plurinominale, infatti, si dovranno indicare anche i relativi candidati all’uninominale sostenuti. Particolare rilievo, poi, è data alla candidatura nei collegi plurinominali.
La legge, infatti, prescrive che per ogni collegio possono presentarsi dai 2 ai 4 candidati. Non di più, non di meno. Pena, l’esclusione dalle elezioni. Quindi, l’obbligo per le liste di correre in almeno i 2/3 dei collegi plurinominali che costituiscono ciascuna circoscrizione. Si dovranno indicare anche quattro supplenti, pronti a sostituire gli effettivi nei casi di incandidabilità.
Via libera anche alle pluricandidature, che potranno avvenire in massimo 5 collegi. Quindi, il rilievo alla preferenza di genere: non potrà esservi più del 60% di candidati maschi o femmine tra i capilista e gli aspiranti parlamentari dell’uninominale.
C’è, poi, la questione sottoscrizione delle liste. Si prevede l’esonero dal raccogliere firme a tutti quei partiti o gruppi che sono presenti con gruppi parlamentari in entrambe le Camere. Con una deroga per la tornata del 4 marzo. Si prevede, infatti, l’estensione dell’esonero a tutti quei partiti che, al 15 aprile 2017, avevano costituito un gruppo in una sola delle due Camere.
Chi è fuori dal parlamento, invece, dovrà raccogliere tra un minimo di 1500 firme ad un massimo di 2000 per ciascun collegio plurinominale. Per le modalità di raccolta e la documentazione, rimandiamo alla guida del Ministero. È la sintesi che ce lo chiede.
La presentazione delle liste dovrà avvenire nell’Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera dei Deputati e nell’Ufficio elettorale regionale per il Senato. A tal proposito rimandiamo nuovamente alla guida. E potrà avvenire solo avendo presentato al Viminale altri documenti.
Candidati elezioni: prima si deve presentare il simbolo…
La legge impone, infatti, che tra il 44° ed il 42° giorno precedente alle elezioni si consegnino al Ministero dell’Interno il contrassegno, lo Statuto/dichiarazione di trasparenza, la dichiarazione di collegamento tra liste ed il programma elettorale.
Il contrassegno non è altro che il simbolo elettorale. Se ne devono depositare tre esemplari, in diversi formati (da 10 cm e da 3 cm). Dovrà essere presentato da una persona autorizzata con mandato autenticato dal notaio da parte del segretario o del presidente del partito. All’atto del deposito, si dovrà indicare anche per quale elezione si corre: Camera, Senato, Estero. La guida, poi, si sofferma ampiamente sulle caratteristiche che il contrassegno deve avere e non deve avere.
Non deve presentare elementi, simboli e diciture già utilizzate, in modo da non ingannare l’elettore.Non deve raffigurare figure religiose o di società (anche calcistiche), senza la loro autorizzazione. Oppure, non deve aver richiami al fascismo o al nazismo.
Unica eccezione in merito alla presentazione del simbolo riguarda la Valle d’Aosta. Qui non è prevista, perché ad essa sono attribuiti due seggi uninominali: uno per la Camera ed uno per il Senato.
Il programma elettorale, l’apparentamento e lo statuto
Il simbolo dovrà essere affiancato dal programma elettorale, sottoscritto dai presidenti/segretari delle forze politiche aderenti alla lista o alla coalizione. All’interno, sarà indicato il Capo della coalizione. Che non è, comunque, in automatico il candidato premier.
Accanto a simbolo e programma ci sarà anche la dichiarazione di collegamento tra liste. Ossia il cosiddetto apparentamento. Esso dovrà essere reciproco e sottoscritto dai presidenti/segretari delle forze politiche che si alleano. Non potrà essere modificabile in un secondo momento e ha valenza nazionale. A meno che il partito in questione non sia uno di quelli che rappresentano le minoranze linguistiche. In questo caso, potranno allearsi con partiti nazionali pur correndo in una sola circoscrizione di riferimento.
Candidati elezioni politiche 2018: considerazioni finali
Infine, si deve esibire anche lo Statuto del gruppo politico. Questo se, il soggetto in questione è iscritto al registro dei partiti. In caso contrario si presenta la dichiarazione di trasparenza. Che dovrà indicare: il legale rappresentante del partito, chi ha la titolarità del contrassegno, la sede legale in Italia e gli organi in carica del partito.
Il tutto, poi, dovrà essere presentato in duplice modo: in cartaceo e con un CD rom.