Pensioni novità 2018: Ape volontaria e banche, requisiti ancora più rigidi

Pubblicato il 23 Gennaio 2018 alle 10:46 Autore: Daniele Sforza
Pensioni novità 2018: Ape volontaria e banche

Pensioni novità 2018: Ape volontaria e banche, requisiti ancora più rigidi.

Dopo gli accordi quadro tra Ministero del Lavoro, MEF, Abi e Ania e l’ok del Garante della Privacy (ma con riserva), è stato fatto un altro passo in avanti per il via libera definitivo all’Ape volontaria. Ora bisognerà aspettare che quella “riserva” si sciolga. Riguarda il trattamento dei dati personali, in particolar modo. Per poi proseguire con altri step burocratici e amministrativi che prenderanno qualche mese. Tuttavia vanno ribadite alcune specifiche importanti legate ai requisiti per l’accesso all’Ape volontaria.

Pensioni novità 2018: Ape volontaria, ecco chi non potrebbe accedere

Requisiti più rigidi, ma c’era da immaginarlo, per l’accesso all’Ape volontaria. L’anticipo pensionistico volontario che prevede la richiesta di un finanziamento alla banca e una polizza assicurativa potrebbe non essere di facile accesso per alcuni soggetti. Più nello specifico, chi ha subito protesti o ha debiti scaduti da tre mesi. O è stato segnalato alla centrale dei rischi della Banca d’Italia. Questi soggetti, qualora facciano richiesta dell’Ape volontaria, potrebbero vedersi rigettata la domanda dalla banca. Anche qualora tutti gli altri requisiti richiesti dalla misura vengano rispettati.

Pensioni novità 2018: Ape volontaria, dichiarazioni nella domanda

Nell’articolo 7 del DPCM 150/2017, relativo alla domanda di Ape, si legge infatti che i richiedenti devono fare alcune dichiarazioni sotto la propria responsabilità. Più nello specifico, devono dichiarare i seguenti stati.

  • Non avete esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti e non pagati da oltre 90 giorni nei confronti di banche o altri operatori finanziari.
  • Non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestiti dalla Banca d’Italia. E non aver ricevuto comunicazioni riguardanti l’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimento di uno o più prestiti. Come ad esempio mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento.
  • Inoltre, non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento.
  • Non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori.
  • Non avere protesti a propri carico. E infine non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia, denominato CAI (Centrale di Allarme Interbancaria).

Allo stesso tempo, nel testo si legge che non saranno considerate condizioni ostative debiti estinti per qualsiasi causa al momento della domanda. Né tantomeno un protesto cancellato o la cancellazione dalla CAI. Infine non rientrerà tra le condizioni ostative neppure “l’essere decorsi trentasei mesi dall’estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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