Cassa Forense: contributi avvocati in scadenza a febbraio, come versarli
Cassa Forense: contributi avvocati in scadenza a febbraio, come versarli.
Con un post pubblicato sul proprio sito a inizio mese, la Cassa Forense ha avvisato gli Avvocati di un’informativa sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2018, oltre che sulle domande di esonero per chi ne ha diritto. Nella nota si ricorda inoltre che il contributo minimo integrativo attualmente non viene conteggiato; a tal proposito, infatti, si attende l’approvazione della delibera relativamente al quadriennio 2018-2022, da parte dei ministeri preposti. Andiamo quindi a consultare la nuova informativa diffusa dalla Cassa Forense.
Cassa Forense: contributo minimo soggettivo 2018
Nel comunicato s’informa che i contributi minimi previdenziali sono riscossi tramite M.Av. bancario e/o postale; solo ed esclusivamente per l’anno corrente (2018) vi sono altre modalità di riscossione dei contributi minimi.
Infatti si legge che “la contribuzione minima soggettiva obbligatoria per il 2018 sarà riscossa nelle quattro rate” seguenti:
- 28 febbraio;
- 30 aprile;
- 2 luglio (essendo il 30 giugno un sabato);
- 1° ottobre (cadendo il 30 settembre una domenica).
Per quanto riguarda l’ultima rata, la Cassa Forense spiega che “non sarà immediatamente generabile in attesa della determinazione successiva del contributo di maternità 2018”.
Pertanto, la misura della contribuzione minima soggettiva 2018 sarà costituita così come di seguito.
- Intero: 2.815,00 euro;
- Riduzione 50%: 1.407,50 euro;
- Riduzione ulteriore 50%: 703,75 euro.
Cassa Forense: contributo minimo integrativo
Il contributo in oggetto, si legge nell’informativa, non è stato incluso nelle quattro rate. Si attende infatti l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera relativa alla temporanea abrogazione 2018-22 del contributo minimo integrativo.
Per quanto riguarda quello del 2018, esso sarà richiesto tramite M.Av. con scadenza unica del 31 ottobre 2018, ma solo nell’eventualità di mancata approvazione Ministeriale della delibera di cui abbiamo parlato in precedenza. Infine si legge che solamente nel caso di approvazione Ministeriale del provvedimento, “sarà cura di questa Cassa annullare l’emissione del relativo M.Av. dandone ampia comunicazione agli iscritti”.
Cassa Forense: contributo di maternità
Per quanto riguarda il contributo di maternità, si attende l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Esso sarà determinato e richiesto in una unica soluzione “unitamente alla quarta rata dei contributi minimi 2018”. La Cassa informa che questa sarà disponibile in tempo utile prima della scadenza del 1° ottobre 2018.
Al contempo, per i pensionati di vecchiaia, il pagamento del contributo di maternità avverrà in una unica soluzione, sempre alla scadenza del 1° ottobre 2018; “mediante la produzione e la stampa del bollettino”; ovvero, “tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione in unica soluzione nel mese di settembre o in quattro rate nei mesi di settembre, ottobre, novembre dicembre”, qualora tale modalità di pagamento sia stata già richiesta.
La Cassa Forense conclude ricordando che i bollettini M.Av. dovranno essere generati e stampati dal sito della Cassa stessa tramite l’apposita sezione Accesso Riservato – Posizione Personale, tramite l’utilizzo del codice meccanografico e del PIN personale, “a partire da lunedì 5 febbraio 2018”.
Cassa Forense: domanda di esonero pagamento contributi minimi 2018
Sempre a partire da lunedì 5 febbraio sarà poi possibile operare la funzione legata alla presentazione dell’istanza di esonero dal pagamento contributi minimi 2018, disponibile sul sito della Cassa Forense. La Cassa ribadisce che l’esonero potrà essere chiesto solo una volta nell’intero arco della vita professionale. E solo nelle eventualità previste dalla legge (donne in stato di maternità e nei primi due anni di vita o adozione del bambino; avvocati affetti da malattia che ha ridotto ampiamente le possibilità di lavoro; avvocati che svolgono comprovata attività di assistenza continuativa a familiari affetti da malattia che ne debiliti l’autosufficienza).
Quindi, le domande di esonero potranno essere presentate entro e non oltre la scadenza del 1° ottobre 2018; tramite la procedura web sul sito della Cassa Forense; ovvero tramite la sezione Accesso Riservato – Servizi Online-Istanze Online. La Cassa precisa che “le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione”.