Elezioni regionali Lombardia 2018: voto disgiunto, cos’è e come funziona
Elezioni regionali Lombardia 2018: voto disgiunto, cos’è e come funziona
Il voto disgiunto, o panachage, è definito come un metodo di votazione che dà all’elettore la facoltà di esprimere preferenze differenziate tra il voto per il contrassegno di lista e il voto per i candidati.
In Italia, il voto disgiunto è ammesso in quasi tutte le elezioni regionali e in quelle amministrative per i comuni con più di 15mila abitanti. Si tratta di elezioni in cui, sulla medesima scheda elettorale, l’elettore va a votare sia per un’assemblea (consiglio regionale o comunale) sia una carica monocratica (presidente di regione o sindaco). In questi casi, è proprio il voto disgiunto a rendere possibile una doppia elezione (carica consiliare e carica monocratica) sulla stessa scheda elettorale. Per quanto riguarda l’elezione dei consiglieri, sia nelle Regioni che nei Comuni, si utilizza un sistema proporzionale. Per quanto riguarda l’elezione del presidente o del sindaco, viene eletto o il candidato che ottiene il maggior numero di voti o si ricorre al ballottaggio. In quest’ultimo caso si ha un secondo turno di elezione dove si scontrano i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di consensi.
Infine, solitamente, per evitare due colori politici differenti tra consiglio e giunta, si ricorre ad un bonus in seggi per le forze politiche che hanno appoggiato il candidato vincente. In questo modo, si “allevia” il possibile effetto negativo, in termini di governabilità, del voto disgiunto.
Elezioni regionali Lombardia 2018: voto disgiunto, cos’è e come funziona
In Lombardia, le regole elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente sono stabilite dalla legge regionale n. 17/2012 come modificata dalla legge regionale n. 38/2017.
Il Consiglio e il Presidente sono eletti, a suffragio universale e diretto, contestualmente su un’unica scheda. Ogni candidato presidente è associato ad una lista o più liste.
L’elettore può:
1) votare una lista;
2) votare una lista e il candidato presidente ad essa associato;
3) votare una lista e un candidato presidente ad essa non associato (voto disgiunto);
4) votare un candidato presidente.
Nel caso 1) il voto dell’elettore va, oltre che alla lista da lui prescelta, anche al candidato presidente ad essa associato. Nel caso 2) i voti sono computati così come espressi dall’elettore, uno alla lista e uno al candidato ad essa associato. In caso di voto disgiunto (3) i voti espressi vanno uno alla lista prescelta per l’elezione del Consiglio e l’altro al candidato contrassegnato ad essa non collegato. Infine, se l’elettore mette un segno solo ad un candidato presidente, il suo unico voto viene conteggiato solo ed esclusivamente per l’elezione del governatore.
Inoltre, in base alla l. r. 38/2017, che ha modificato la l. r. 17/2012, l’elettore ha a disposizione fino a due voti di preferenza, da esprimere nell’apposito spazio accanto alla lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata.
Elezioni regionali Lombardia 2018: l’elezione del consiglio e del presidente
In Lombardia, il numero di Consiglieri è fissato a 80, compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Dunque, l’elezione avviene in un unico turno e non prevede il ballottaggio. Un seggio dei 79 restanti è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza, ovvero il candidato presidente arrivato secondo.
Gli altri 78 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza variabile.
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Come detto sopra, anche in Lombardia è previsto un bonus in seggi per le liste collegate al candidato presidente vincente. Il premio di maggioranza scatta laddove il candidato presidente eletto non raggiunga il 50%+1 dei voti validi. Così, alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
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almeno il 55% dei seggi consiliari, se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
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almeno il 60% dei seggi consiliari, e non più del 70%, se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi. Il limite del 70% dei seggi ha come fine quello di tutelare la minoranza, o meglio, le minoranze consiliari.