Rinnovo contratto statali: ultime notizie sui permessi al 12 marzo

Pubblicato il 12 Marzo 2018 alle 08:52 Autore: Daniele Sforza
Rinnovo contratto statali, ultime novità: permessi e diritto allo studio

Rinnovo contratto statali: ultime notizie sui permessi al 12 marzo.

I primi due mesi del 2018 sono stati fondamentali per il rinnovo dei contratti nazionali. A cominciare dal rinnovo contratto statali e proseguendo poi per quello degli enti locali, della scuola e infine della sanità. Nonostante diverse voci contrarie, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti stipendio, i nuovi contratti – con validità fino al 31 dicembre 2018 – hanno portato novità non solo sotto l’aspetto economico; ma anche dal punto di vista normativo. Come ad esempio la parte che riguarda i permessi. Proprio su questo punto, l’Aran ha voluto fornire alcuni chiarimenti sulle 150 ore di permesso retribuito e sulla correlazione con il diritto allo studio.

Rinnovo contratto statali: permessi retribuiti e diritto allo studio, in quali casi

Come ha riportato Italia Oggi, l’Aran ha voluto chiarire alcuni aspetti legati ai permessi retribuiti e all’usufrutto di questi per il diritto allo studio. Il “caso” è emerso dopo le richieste dei dipendenti pubblici di usare le 150 ore di permesso retribuito al fine di svolgere il tirocinio per la pratica forense; e superare così l’esame di stato per diventare avvocato.

Sotto questo aspetto, l’agenzia che rappresenta il governo durante i negoziati per la pubblica amministrazione, ha fatto riferimento all’articolo 15, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000. Secondo tale dicitura, utilizzare i permessi per sostenere la pratica forense, non risulta possibile. Semplicemente perché non rientra tra gli “studi” che figurano in elenco.

Rinnovo contratto statali: cosa dice il CCNL sui permessi

Andiamo quindi a scoprire cosa dice il CCNL sopraccitato riguardo ai permessi e al diritto allo studio. Prenderemo quindi in esame l’articolo 15. E nello specifico i primi 2 commi. Ecco cosa dice il comma 1.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi straordinari retribuiti; nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno; e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno; con arrotondamento all’unità superiore.

Passiamo ora al comma 2, citato dalla stessa Agenzia.

I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari; di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale; statali; pareggiate o legalmente riconosciute; o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti all’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

Pertanto, la risposta alla questione degli statali è stata quindi ben presto chiarita sul quotidiano economico-giuridico. “Non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato; proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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