Rinnovo contratto statali: ultime notizie sui permessi al 12 marzo
Rinnovo contratto statali: ultime notizie sui permessi al 12 marzo.
I primi due mesi del 2018 sono stati fondamentali per il rinnovo dei contratti nazionali. A cominciare dal rinnovo contratto statali e proseguendo poi per quello degli enti locali, della scuola e infine della sanità. Nonostante diverse voci contrarie, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti stipendio, i nuovi contratti – con validità fino al 31 dicembre 2018 – hanno portato novità non solo sotto l’aspetto economico; ma anche dal punto di vista normativo. Come ad esempio la parte che riguarda i permessi. Proprio su questo punto, l’Aran ha voluto fornire alcuni chiarimenti sulle 150 ore di permesso retribuito e sulla correlazione con il diritto allo studio.
Rinnovo contratto statali: permessi retribuiti e diritto allo studio, in quali casi
Come ha riportato Italia Oggi, l’Aran ha voluto chiarire alcuni aspetti legati ai permessi retribuiti e all’usufrutto di questi per il diritto allo studio. Il “caso” è emerso dopo le richieste dei dipendenti pubblici di usare le 150 ore di permesso retribuito al fine di svolgere il tirocinio per la pratica forense; e superare così l’esame di stato per diventare avvocato.
Sotto questo aspetto, l’agenzia che rappresenta il governo durante i negoziati per la pubblica amministrazione, ha fatto riferimento all’articolo 15, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000. Secondo tale dicitura, utilizzare i permessi per sostenere la pratica forense, non risulta possibile. Semplicemente perché non rientra tra gli “studi” che figurano in elenco.
Rinnovo contratto statali: cosa dice il CCNL sui permessi
Andiamo quindi a scoprire cosa dice il CCNL sopraccitato riguardo ai permessi e al diritto allo studio. Prenderemo quindi in esame l’articolo 15. E nello specifico i primi 2 commi. Ecco cosa dice il comma 1.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – permessi straordinari retribuiti; nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno; e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno; con arrotondamento all’unità superiore.
Passiamo ora al comma 2, citato dalla stessa Agenzia.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari; di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale; statali; pareggiate o legalmente riconosciute; o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti all’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Pertanto, la risposta alla questione degli statali è stata quindi ben presto chiarita sul quotidiano economico-giuridico. “Non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato; proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale”.