Disoccupazione Naspi 2018: domanda e requisiti, il messaggio Inps
Disoccupazione Naspi 2018: domanda e requisiti, il messaggio Inps.
Ultime novità sulla disoccupazione Naspi 2018, con un nuovo messaggio Inps. La comunicazione n. 1162 del 16 marzo 2018 ha come oggetto la compatibilità tra l’indennità di disoccupazione Naspi e lo svolgimento di attività lavorativa subordinata; con quest’ultima che può essere anche di tipo intermittente o come OTD (Operaio a Tempo Determinato) in agricoltura. Il messaggio si prepone di fornire alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’Inps relativamente alla sospensione della prestazione.
Disoccupazione Naspi 2018: compatibilità rapporto di lavoro subordinato
Il primo chiarimento fornito dall’Inps ruota sulla richiesta della Naspi da parte di un lavoratore che abbia perso involontariamente il rapporto di lavoro che lo ha portato nello stato di disoccupazione; e che risulti titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente; con o senza indennità di disponibilità. L’Istituto specifica e definisce dapprima il contratto di lavoro intermittente; ovvero un contratto di lavoro subordinato con o senza obbligo di risposta alla chiamata. Nel primo caso al lavoratore spetta un’indennità di disponibilità mensile oltre alla retribuzione legata all’orario svolto. Nel secondo caso non c’è nessun vincolo di risposta e pertanto nessuna indennità di disponibilità.
Facendo riferimento alla circolare n. 142/2015, l’Inps chiarisce che l’accesso alla disoccupazione Naspi può essere accolta in base a precise modalità.
Nello specifico si afferma che la domanda di Naspi può essere accolta solo nel caso in cui il lavoratore comunichi all’Inps il reddito annuo presunto che deriva dal contratto di lavoro intermittente con indennità di disponibilità; quindi, reddito presunto comprensivo di quest’ultima. Sarà quindi possibile accogliere la domanda, previo requisiti elencati nell’articolo 3 del D.Lgs. n. 22 del 2015; ma il reddito complessivo non dovrà essere superiore agli 8.000 euro annui. Nel caso in cui non avvenga la suddetta comunicazione o si superi la soglia reddituale sopraccitata, la Naspi decadrà automaticamente.
Nel caso di contratto di lavoro intermittente di durata semestrale (o minore), la prestazione sarà sospesa solo nei giorni di effettiva chiamata. Restano però i vincoli di cui sopra, per quanto riguarda la soglia reddituale e la comunicazione del reddito presunto entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. Per contratti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, restano invece inalterate le condizioni sopra scritte.
Naspi 2018: domanda e requisiti, Inps cambia le modalità.
Disoccupazione Naspi 2018: compatibilità con richiamo lavoro stagionale
Il secondo chiarimento riguarda quei lavoratori che hanno richiesto la Naspi dopo il termine di un contratto di lavoro stagionale. Cosa succede nel caso di riassunzione con contratto di lavoro intermittente? E più nello specifico con il reddito annuale che è inferiore a quello minimo escluso da imposizione? In questo caso non c’è compatibilità. Semplicemente perché il datore di lavoro non è diverso da quello con cui si è conclusa l’attività lavorativa che ha causato quindi la richiesta della Naspi.
Qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora invece il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
Disoccupazione Naspi 2018: compatibilità con lavoro subordinato di durata maggiore di 6 mesi
Dunque, se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato e intermittente fino a 6 mesi mentre percepisce l’indennità di disoccupazione, quest’ultima sarà sospesa per la durata del rapporto lavorativo. Nel caso il rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, superi i 6 mesi a seguito della proroga del contratto, allora la prestazione decadrà a partire dalla data della proroga stessa.
Disoccupazione Naspi 2018: rioccupazione come OTD in agricoltura
Nel messaggio Inps si legge che “laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i 6 mesi, l’indennità è sospesa d’ufficio; a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta”. Per quanto riguarda la determinazione del periodo di sospensione, bisognerà considerare “le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura”.
Nell’eventualità in cui la nuova occupazione come OTD in agricoltura abbia durata maggiore a 6 mesi, ma il ricavo sia inferiore a quello minimo escluso da imposizione, bisognerà fare riferimento alla circolare n. 94/2015, articolo 2.10.a.2.
“In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di Naspi il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni”.
- Il percettore deve comunicare all’Inps il reddito annuo previsto; entro 1 mese dall’inizio dell’attività;
- Il datore di lavoro o l’utilizzatore devono essere diversi dai precedenti per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessata la Naspi. E non devono presentare rispetto a essi rapporti di collegamento o controllo o assetti proprietari coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità Naspi è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto; rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato; e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Disoccupazione Naspi 2018: contratti di lavoro a tempo determinato senza soluzione di continuità
La comunicazione Inps conferma che “l’istituto della sospensione della prestazione Naspi non può superare il limite di 6 mesi”. Pertanto, quando si riprendono rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo ma privi di una soluzione di continuità e sempre per periodi inferiori a 6 mesi, ma la cui somma sia superiore a quel limite, allora decadrà la prestazione.