Poste Italiane: buoni fruttiferi non rimborsati, condanna del Tribunale
Poste Italiane: buoni fruttiferi non rimborsati, condanna del Tribunale.
Dopo la pronuncia di Lecco e Milano, anche il Tribunale Civile di Modena ha dato torto a Poste Italiane. Il nocciolo della questione riguarda la liquidazione di un buono fruttifero postale da parte dell’erede di un titolare. Buono che Poste Italiane si rifiuta a elargire qualora non venga effettuato un procedimento particolare. Ovvero allegare a un modulo specifico i documenti legati alla denuncia di successione e la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
Poste Italiane: buoni fruttiferi rimborsabili agli eredi, perché
Già l’anno scorso, con una sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di Appello di Milano si pronunciò sulla questione in oggetto. Ribadendo peraltro quanto già espresso dal Tribunale di Lecco nel marzo scorso. E confermando che un cointestatario di un Bfp con clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso) potesse riscuotere interamente il buono senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario.
Per i giudici, per i buoni emessi prima del 2000, si deve fare riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 208 del Dpr 256/1989.
I buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione, per capitale e interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all’atto dell’emissione.
“Il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione”, hanno sentenziato i giudici. “E consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di PFR, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono; comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli aventi diritto. Anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono”.
Poste Italiane: Bfp rimborsabili agli eredi, il caso di Modena
Alla luce di quanto scritto sopra, il Tribunale di Modena ha confermato che è pieno diritto del creditore effettuar lo scambio dei titoli con i soldi. E ciò è consentito anche a chi subentra dopo il decesso del titolare del buono stesso. Questo precedente, unitamente agli altri due più recenti, diventa di fondamentale importanza. Perché di fatto ostacola l’eventuale rifiuto di Poste Italiane alla riscossione del buono da parte dell’erede. Seguendo i precetti della società, infatti, risulta molto difficile per i richiedenti trovare tutti gli eredi aventi diritto, portando così alla rinuncia della riscossione.
I giudici di Modena hanno invece ribadito che ciascuno dei creditori detiene “il diritto di chiedere al debitore l’adempimento legale. E di conseguire dall’intermediario la liquidazione dell’intero saldo”. Intermediario che in questo caso è proprio Poste Italiane. Ciò fa sì che il titolare di un buono ha la possibilità di ritirare la sua parte senza che sia vincolato dagli altri cointestatari. “La solidarietà dei creditori sopravvive alla morte di uno dei titolari”, ha sentenziato il giudice.
Così come avvenuto a Milano, la normativa riferita ai Bfp emessi prima del 2000 viene disciplinata dall’art. 208 del Dpr 256/1989. Pertanto, concludendo, il rimborso del buono fruttifero postale non è soggetto ad alcuna specifica modalità di riscossione del buono. Questo permette al portatore di “chiedere a vista”, come specificato dalla disciplina, il pagamento dell’intero buono. E non risulta quindi necessaria, come invece richiesto da Poste, la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
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