Poste Italiane: buoni fruttiferi, rimborso integrale è possibile

Pubblicato il 25 Settembre 2018 alle 00:30 Autore: Daniele Sforza
Poste Italiane: Buoni fruttiferi postali, rimborso integrale possibile

Poste Italiane: buoni fruttiferi, rimborso integrale è possibile.

Rimborso integrale buoni fruttiferi di Poste Italiane


Una domanda legittima interessa i sottoscrittori di buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane. Il rimborso integrale è possibile? Per fornire una risposta a questo dubbio bisogna fare riferimento alla giurisprudenza. Prima di tutto, comunque, è necessario ricordare che i buoni fruttiferi postali emessi tra gli anni Settanta e Ottanta offrivano rendimenti elevati. Tuttavia, dal 1986 in poi una normativa specifica (decreto ministeriale 148/86), agì in direzione del dimezzamento dei rendimenti stessi. Con il risultato che i soggetti che andavano a riscuotere si trovarono a percepire una decurtazione delle somme previste. In più, nel decreto si applicava il principio della retroattività. Pertanto, per tutti i buoni emessi dal 1974 in poi, agiva lo stesso principio della decurtazione del 50% sui rendimenti.

Poste Italiane: rimborso integrale Bfp legittimo

E adesso passiamo alla recente giurisprudenza. Come riferisce IlModeratore, il rimborso integrale dei buoni fruttiferi postali emessi da Poste Italiane risulta legittimo. O comunque possibile. Si tratta di una vittoria dell’avvocato palermitano Domenica Claudia Favara. Per la quale a prevalere è il tasso stampato sul titolo, piuttosto che il dimezzamento espresso nel decreto ministeriale sopra riportato.

Buoni fruttiferi postali: cambio rendimento va comunicato.

A essere centrale è la buona fede del consumatore; che fa riferimento ai tassi applicati sul retro dei Bfp. E non è stato messo in condizione per valutare il cambiamento di vantaggio dell’investimento stesso. In merito si è pronunciato già il Tribunale di Catania con la sentenza 6430/2016. In questa si affermava quanto segue.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione alla richiedente deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde.

Sostanzialmente, come abbiamo già scritto sopra, prevale il tasso stampato sul titolo; e non il dimezzamento comunicato dal decreto ministeriale. Senza poi che i risparmiatori fossero messi in condizione di valutare come il loro investimento fosse improvvisamente e drasticamente peggiorato.

L’avvocato Favara si è battuta infine per dimostrare come il credito vantato dagli assistiti fosse certo e dovute. Il Tribunale di Palermo si espresso concedendo l’esecutività del Decreto Ingiuntivo emesso; permettendo l’incasso delle somme; e considerando la causa matura che ha portato al rinvio a una prossima udienza per la decisione finale. Una battaglia vinta, insomma. Che, visti i precedenti (vedi la sentenza sopraccitata) porterà presumibilmente alla vittoria finale e definitiva.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
Tutti gli articoli di Daniele Sforza →