Indennità di malattia, maternità e congedo. Limiti di reddito 2018i
L’Inps ha aggiornato i minimali di reddito per il calcolo dell’indennità di malattia e le prestazioni di maternità/paternità e tubercolosi nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi. Con la circolare n. 61 del 4 aprile sono stati comunicati gli importi di retribuzione giornaliera di riferimento per le prestazioni di malattia, di maternità e di tubercolosi destinati a vari tipi di lavoratori che elencheremo nel prossimo paragrafo. Il documento è scaricabile a questo link.
Indennità di malattia, minimale giornaliero di legge
Quindi secondo quanto ufficializzato dall’Inps i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2018, devono essere liquidati sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge come da elenco di seguito esposto. Quindi ecco le cifre
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi di cui al DPR n. 602/1970; 48,20 euro
- lavoratori agricoli a tempo determinato; 42,88 euro
- compartecipanti familiari e piccoli coloni; restano temporaneamente validi gli importi 2017 pari a 56,83 euro (cfr. la circolare n. 96/2017).
Indennità di malattia, domestici
Per quanto riguarda i lavoratori domestici (italiani o stranieri) ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2018, devono essere utilizzate le le retribuzioni convenzionali orarie; già stabilite per il versamenti dei contributi nel 2018. Quali sono? Ecco la risposta 7,05 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 7,97 euro; 7,97 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 7,97 euro e fino a 9,70 euro; 9,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,70 euro; 5,13 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Indennità di malattia, autonomi
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a 42,88 euro per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; a 48,20 € per Artigiani e Commercianti; e a 26,78 € per i pescatori con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.
Indennità di malattia, parasubordinati
Inoltre nella comunicazione Inps è specificato anche il valore dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori assicurati presso la gestione separata. Di conseguenza nel 2018 per l’indennità di malattia giornaliera si ha diritto a 11,12 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione. Aumenta sino a 16,67 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8. Sino a 22,23 euro se le mensilità sono da 9 a 12. In caso di degenza ospedaliera, invece, l’indennità va da un minimo di 22,23 euro (con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi), a 33,35 (accrediti per 5-8 mesi), fino a 44,46 euro (da 9 a 12 mesi).
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Indennità di malattia, congedi parentali
Infine l’Inps ha reso noto il limite di reddito entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore dipendente l’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 cioè per i periodi superiori a sei mesi e per quelli spettanti tra il 6° e l’8° anno di vita del bimbo. In tal caso l’indennità di congedo parentale spetta (in misura pari al 30% della retribuzione) a condizione che il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2018 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.491,15 euro (6.596,46 euro per 2,5).
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