Elezioni regionali Friuli 2018: come e quando si vota
Il 29 aprile si avvicina. Il Friuli Venezia Giulia è chiamato alle urne per il rinnovo del Consiglio Regionale e della Presidenza. Non solo. Si voterà anche in 19 comuni friulani, tra cui Udine, per eleggere sindaco e consiglio comunale. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio inizierà la mattina seguente, lunedì 30 aprile.
Il Consiglio e il Presidente regionali sono eletti, a suffragio universale e diretto, contestualmente su un’unica scheda. Ogni candidato presidente è associato ad una o più liste.
L’elettore può:
1) votare una lista;
2) votare una lista e il candidato presidente ad essa associato;
3) votare una lista e un candidato presidente ad essa non associato (voto disgiunto);
4) votare un candidato presidente.
Elezioni regionali Friuli 2018: come e quando si vota
Nel caso 1) il voto dell’elettore va, oltre che alla lista da lui prescelta, anche al candidato presidente ad essa associato. Nel caso 2) i voti sono computati così come espressi dall’elettore, uno alla lista e uno al candidato ad essa associato. In caso di voto disgiunto (3) i voti espressi vanno uno alla lista prescelta per l’elezione del Consiglio e l’altro al candidato contrassegnato ad essa non collegato. Infine, se l’elettore mette un segno solo ad un candidato presidente, il suo unico voto viene conteggiato solo ed esclusivamente per l’elezione del governatore.
L’elettore, inoltre, ha a disposizione fino a due voti di preferenza, da esprimere nell’apposito spazio accanto alla lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata.
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Il sistema elettorale del Friuli Venezia Giulia è proporzionale con premio di maggioranza variabile ed eventuale per l’elezione del Consiglio e plurality per l’elezione del presidente (viene eletto il candidato presidente che ottiene più voti).
I consiglieri da eleggere sono 49. Alle liste collegate al presidente eletto sono garantiti il 60% dei seggi se il candidato presidente è stato eletto con più del 45% dei voti. Oppure il 55% dei seggi nel caso in cui il presidente eletto abbia ottenuto meno del 45%.
Per accedere al riparto dei seggi, una lista deve aver ottenuto il 4% a livello regionale. Percentuale di voti che scende all’1,5% se la lista fa parte di una coalizione che ha preso almeno il 15% a livello regionale, oppure il 20% in una singola circoscrizione.