Fattura elettronica obbligatoria: scadenza e istruzioni, la circolare.
Con la circolare n. 8/E 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla fattura elettronica obbligatoria. Alla circolare si è aggiunto anche il Provvedimento e le Specifiche Tecniche in materia (Prot. N. 89757/2018); in cui si esplicano le modalità e altre istruzioni relativi all’obbligo di emettere fattura elettronica. Va infatti precisato che l’obbligo entrerà in regime a partire dal 1° gennaio 2019; ma la partenza è anticipata per quanto riguarda le cessioni di carburanti e subappalti PA; per queste, l’obbligo di fatturazione digitale entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018.
Fattura elettronica obbligatoria: la circolare dell’Agenzia delle Entrate
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune novità. Al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA. Nella premessa della circolare n. 8/E diffusa dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 30 aprile si legge quanto segue.
Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti; stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”; nonché per “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.
Per quanto riguarda i carburanti, l’Agenzia informa che sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi di acquisto; e di detraibilità della relativa Iva; limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge; o rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Nella circolare si illustrano i primi chiarimenti sulle nuove misure; nonché le istruzioni riguardanti le modalità di pagamento e fatturazione.
Fattura elettronica obbligatoria: cessione di carburanti e documentazione
Nei seguenti capitoli si legge che a partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati all’uso come carburanti per motori per uso autotrazione dovrà obbligatoriamente essere documentata. Come? Tramite l’emissione di fattura elettronica. Di conseguenza, l’obbligo dal 1° luglio 2018 non sussiste per le cessioni di benzina per motori facenti parte di gruppi elettrogeni; impianti di riscaldamento; attrezzi vari; utensili da giardinaggio e così via. Pertanto, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica tramite il cosiddetto Sistema di Interscambio (SdI).
Inoltre saranno forniti un servizio telematico e un’applicazione dedicata; queste permetteranno ai soggetti che emettono fattura l’acquisizione automatica dei dati identificativi del cessionario; nonché l’indirizzo telematico dello stesso, tramite apposito QR Code. Le fatture digitali saranno così emesse tramite il SdI. E potranno essere trasmesse via PEC o per via telematica grazie ai servizi di cui sopra. La trasmissione potrà essere effettuata autonomamente o tramite intermediari abilitati.
Fattura elettronica obbligatoria: informazioni utili
Nella fattura elettronica non andranno obbligatoriamente indicati alcuni dati come targa e modello; in questo senso si evince che la scelta risulta facoltativa. In caso di indicazione della targa, questa dovrà essere fornita usando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Inoltre si informa che per quanto riguarda le cessioni di carburanti, in caso di più operazioni tra due stessi soggetti, “sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo”. In questa bisognerà riepilogare alcuni dati. Ovvero, “tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti”.
Relativamente alla registrazione e alla conservazione delle fatture, nella circolare si legge quanto segue.
Per le fatture di importo inferiore a euro 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo; nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce; l’ammontare complessivo imponibili delle operazioni; e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Relativamente alle modalità di pagamento, si precisano le nuove disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’Iva; imponendo l’uso di specifici mezzi di pagamento. In particolare il riferimento è a carte di credito; carte di debito; o carte prepagate emesse da operatori finanziari. A queste modalità si aggiungono per decisione del direttore dell’Agenzia delle Entrate anche assegni bancari e postali; circolari e non; vaglia cambiari e postali, nonché elettronici. Nella circolare, a ogni modalità di pagamento è dedicato un capitolo a parte.
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Fattura elettronica obbligatoria: prestazioni rese da subappaltatori e su contraenti
Nella circolare delle Entrate una voce è dedicata anche all’obbligo di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti. Anche per questi riferimenti vige l’obbligo di fatturazione elettronica. Sempre a partire dal 1° luglio 2018. Sotto questo aspetto, si attende un documento più preciso che fornisca istruzioni e chiarimenti a riguardo. Nella suddetta comunicazione, infatti, si abbozzano solo alcuni cenni. L’applicazione del nuovo regime, quindi, vigerà per i “soli rapporto (appalti e/o altri contratti) ‘diretti’ tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione; nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi”.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla circolare completa.
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