Elezioni Amministrative 2018: date e comuni al voto – la guida
Elezioni Amministrative 2018: date e comuni al voto – la guida
Domenica 10 giugno molti elettori torneranno a votare, questa volta per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. La data è stata fissata con decreto del Ministro dell’Interno, Marco Minniti. In base alla legge che regola le elezioni amministrative, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 24 giugno, ovvero 14 giorni dopo il primo turno.
Quanto detto riguarda i comuni al voto delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale hanno competenza in merito. Pertanto, i comuni del Friuli Venezia Giulia hanno già votato domenica 29 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali. I comuni della Valle d’Aosta andranno a votare il 20 maggio. Infine, le amministrative previste in Trentino Alto Adige si svolgeranno il 27 maggio.
Invece, per quanto riguarda i comuni di Sicilia e Sardegna chiamati alle urne, il voto è fissato nella stessa data del 10 giugno.
In totale, si voterà in 772 comuni, 110 dei quali “superiori”, ovvero con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento in base al D. Lgs. n. 267/2000 ), e 662 “inferiori”.
Di seguito, i 21 capoluoghi di provincia coinvolti nelle prossime elezioni amministrative:
Aosta, Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Le elezioni amministrative nelle Regioni ordinarie sono regolate da regole elettorali differenti in base alla popolazione. In questo senso, si distinguono i comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e i comuni con popolazione pari o inferiore a 15mila. Caratteristica comune, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.
Elezioni Amministrative 2018: i comuni con più di 15mila abitanti
Nei comuni con più di 15mila abitanti, la scheda elettorale, unica, reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco. A questi sono collegati i contrassegni di una o più liste per l’elezione del consiglio.
L’elettore potrà esprimere il proprio voto:
• per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata. In questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
• per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. Il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (voto disgiunto);
• solo per un candidato a sindaco. Il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• solo per una lista. Il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
• solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati (anche uno solo), sia per la lista cui essi appartengono. Il voto è valido anche per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
Ulteriori informazioni
Si evidenzia:
– le preferenze devono essere manifestate esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;
– ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale. E, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Pena l’annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati (sistema majority).
Elezioni Amministrative 2018: i comuni con meno di 15mila abitanti
Per quanto riguarda comuni con meno di 15mila abitanti, la modalità di voto rimane la stessa. Vi sono però tre differenze fondamentali:
- i candidati sindaco sono collegati ad un’unica lista;
- nei comuni con meno di 5mila abitanti la preferenza è unica;
- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è previsto il ballottaggio a meno che i candidati più votati non ottengano lo stesso numero di voti. Altrimenti, viene eletto sindaco il candidato più votato (sistema plurality).
Le differenze sostanziali tra le due leggi elettorali, comuni con più o meno di 15mila abitanti, oltre all’elezione del sindaco riguardano l’assegnazione dei seggi consiliari.
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Elezioni Amministrative 2018: date e comuni al voto – la guida
Nei comuni “superiori”, l’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al temine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia.
Nei comuni “inferiori”, all’unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
Infine, Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.