Gestione separata Inps: contributi sospesi con la malattia. La circolare.
Interessanti novità per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps. Con la circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’Istituto previdenziale ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Novità che riguardano in particolare la sospensione contributiva per malattia o infortunio grave. La circolare fornisce le istruzioni operative relative alle previsioni con riferimento agli articoli 1, 14 e 15 della Legge n. 81/2017; che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa; ed esteso ai lavoratori autonomi alcune tutele su gravidanza, malattia e infortunio. Infatti “è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave”.
Gestione separata Inps: soggetti interessati, cosa dice la circolare
Dopo la consueta premessa, la circolare Inps n. 69/2018 dedica un capitolo alle attività professionali interessate dalle novità. “Sono considerate le prestazioni lavorative da lavoro autonomo; cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio; e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente”. Tra i soggetti interessati si elencano anche le professioni intellettuali; i soggetti che operano prestazioni d’opera intellettuale; nonché i rapporti destinatari di disciplina speciale. Sono esclusi invece gli imprenditori e i “piccoli imprenditori”.
Circolare Inps n. 69: collaborazioni coordinate e continuative, chiarimenti
La circolare Inps fornisce chiarimenti anche sul significato di collaborazione coordinata e continuativa. In merito al termine “coordinata”, si chiarisce che la collaborazione è tale quando “il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa”. Nessuna modifica invece per l’aspetto fiscale e previdenziale.
Gestione Separata Inps: tutele previdenziali legge n. 81/2017
Un capitolo è dedicato alle tutele previdenziali citate dalla legge n. 81/2017. All’inizio si legge che la normativa “prevede disposizioni di tutela previdenziale a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione”. Questi ultimi devono svolgere un’attività autonoma e non organizzata in forma di impresa. Le tutele evidenziate riguardano in particolare l’estensione dei requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione (Dis-Coll) ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; nonché ai dottorandi di ricerca e assegnisti. Per gli iscritti alla Gestione Separata la legge prevede “disposizioni in materia di congedo parentale pari a 6 mesi complessivi”.
Inoltre, per tutti gli iscritti alla Gestione Separata è prevista l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia; “certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche; o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%”. Inoltre, per le lavoratrici autonome e in caso di maternità, è prevista la sostituzione delle stesse con altri lavoratori autonomi di fiducia. A patto che siano in possesso dei necessari requisiti professionali.
Gestione separata Inps: contributi sospesi per malattia o infortunio grave
L’ultima voce della circolare ha come oggetto la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave. Si fa sempre riferimento alla legge n. 81/2017. E in particolare all’articolo 14. Qui si prevedono “specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro svolti in modo continuativo; durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa”. Nel comma 3 del suddetto articolo si evidenzia la possibilità di sospendere il versamento contributivo in alcuni casi. Ovvero, quelli di malattia o infortunio grave tale da impedire lo svolgimento del lavoro per oltre 60 giorni.
Il versamento contributivo viene sospeso per l’intera durata della malattia; fino a un massimo di 2 anni. “Al termine della sospensione il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione”.
Tale normativa interessa sia i titolari di Partita Iva, sia chi presta collaborazione coordinate e continuative. Nel caso di partita Iva il versamento contributivo spetta al titolare; in caso di Cococo spetta al committente. Quest’ultimo dovrà inviare il flusso UniEmens al prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1; quindi dovrà sospendere il versamento della contribuzione ed effetuare il versamento in una unica soluzione; oppure richiedere la reatazione degli importi sospesi, al termine della sospensione.
Per quanto riguarda il titolare di partita Iva, questi dovrà indicare nel quadro RR sez. II l’importo della contribuzione sospesa; sospendere il versamento della contribuzione dovuta; nonché presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione Separata – Comunicazione bidirezionale; infine, effettuare il versamento in una unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi, quando la sospensione è terminata.