Assegni familiari 2018: modulo di domanda su NoiPa. Ecco il pdf.
NoiPa ha reso disponibile per i suoi assistiti il modulo di domanda legato agli assegni familiari 2018 relativi ai redditi 2017. I diretti interessati potranno consultare e scaricare il nuovo modello direttamente nell’area riservata di NoiPa. Il nuovo modulo ha come oggetto l’assegno per il nucleo familiare relativo al periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019. Per inoltrare la domanda bisognerà inserire i dati richiesti e allegare copie dei documenti di riconoscimento valido dei componenti del nucleo familiare. Intanto, ecco il pdf scaricabile e stampabile.
Assegni familiari 2018: livelli reddito familiare, circolare Inps
La circolare Inps n. 68 dell’11 maggio 2018 ha come oggetto la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare e i nuovi livelli reddituali; validi per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, ovvero il lasso di tempo considerato per inoltrare la domanda con il nuovo modulo.
Nella circolare si fa riferimento alla Legge n. 153/88, nella quale si stabilisce che i livelli di reddito familiare per la corresponsione degli ANF vengono rivalutati annualmente; con effetto dal 1° luglio di ogni anno, “in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operati e impiegati, calcolato dall’Istat”; che sia intervenuta tra l’anno di riferimento relativo ai redditi e l’anno immediatamente precedente.
Pertanto, “la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’Istat tra l’anno 2016 e l’anno 2017 è pari a +1,1%”. In riferimento alla variazione qui riportata, i livelli di reddito delle tabelle con gli importi mensili degli assegni familiari 2018 sono stati rivalutati.
Assegni familiari 2018: requisiti, chi può fare domanda
Come riporta il sito dell’Inps nella pagina dedicata agli ANF, questi spettano per nuclei familiari che rispettano determinati requisiti.
- Richiedente lavoratore; titolare della pensione;
- Il coniuge/parte di unione civile;
- Figli ed equiparati under 18, conviventi o meno;
- I figli ed equiparati over 18 inabili non coniugati;
- Figli ed equiparati over 18 e under 21 studenti o apprendisti; membri di nuclei familiari con almeno 4 figli under 26;
- Fratelli e sorelle del richiedente e nipoti inabili;
- Nipoti diretti under 18 e viventi a carico dell’ascendente;
- Stranieri residenti in Italia poligami nel loro Paese, ma solo per la prima moglie se residente in Italia;
Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari sono esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale. Hanno diritto agli assegni:
- Per i familiari residenti in Italia; a meno che l’Italia non abbia stipulato con il Paese di origine del soggetto una convenzione relativa ai trattamenti di famiglia;
- Per i familiari residenti all’estero, in caso di convenzione stipulata tra il Paese di origine del richiedente e l’Italia.
- Sempre per i familiari residenti all’estero senza bisogno di convenzione; ma il richiedente dovrà avere la residenza legale in Italia; ed essere assicurato nei regimi previdenziali di almeno 2 Stati membri.
- Anche i rifugiati politici possono chiedere ANF per i nuclei residenti all’estero.
In caso di coniugi separati o divorziati e affidamento condiviso, si prevede un accordo tra le parti. In mancanza di quest’ultimo gli assegni andranno al genitore che convive con i figli.