Rottamazione cartelle bis 2018: risposta Agenzia delle Entrate, i 5 casi
Entra nel vivo, con la fase due, l’esecuzione della cosiddetta rottamazione cartelle bis. I contribuenti hanno avuto tempo sino al 15 maggio per inviare la domanda. La rottamazione delle cartelle bis equivale alla possibilità di pagare i debiti con l’agente della riscossione azzerando le sanzioni e gli interessi di mora. Restano invece da pagare il capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione. Gli importi sono rateizzabili per un massimo di 5 rate. Si avvicina la prima data di pagamento. Le scadenze previste sono: 31 luglio 2018; 1 ottobre 2018; 31 ottobre 2018; 30 novembre 2018; 28 febbraio 2019.
Rottamazione cartelle bis, comunicazione e bollettini
Sono 950 mila le comunicazioni in arrivo dall’Agenzia delle Entrate. Dunque si tratta del numero di coloro che hanno aderito alla sanatoria. Entro fine mese riceveranno la comunicazione. Ricordiamo che non sarà uguale per tutti. In più oltre alla comunicazione arriveranno anche i bollettini per i pagamenti delle rate che hanno un calendario diverso a seconda della data del debito che si intende rottamare.
Rottamazione cartelle bis, 5 possibili risposte
Le risposte che invierà l’Agenzie delle Entrate potranno essere diverse. Cinque le possibili comunicazioni. La legenda delle risposte è la seguente. 1-AT Accoglimento totale: la riceverà chi ha un importo da pagare per i debiti rottamabili e non ha invece nulla da pagare per eventuali debiti non rottamabili. 2-AP Accoglimento parziale ovvero rivolta ai contribuenti che hanno importi da pagare anche per debiti non rottamabili. 3-AD Tipo di comunicazione per chi non deve pagare nulla. 4-AX Per chi non deve pagare nulla per debiti rottamabili ma ha invece un debito residuo da pagare per debiti non rottamabili. 5-RI Comunicazione valida per le istanze rigettate.
Rottamazione cartelle bis, ritardo o mancato pagamento
Decade automaticamente ogni possibilità di utilizzare la misura nel caso di mancato pagamento della rata o anche di ritardo nel pagamento. Infatti l’Agenzia scrive che ‘in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione’.
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