Naspi 2018 rifiutata per contributi disoccupazione non versati, come fare
Una volta terminato il contratto, molti precari della scuola si sono visti negare la Naspi; a quanto pare la causa del problema è il mancato conteggio dei contributi relativi a tutto l’anno o comunque a molti mesi. Ad alcuni, i più fortunati, risulta tutto in regola fino al 31 gennaio. Neanche la documentazione cartacea presentata dai docenti, come i cedolini, è bastata a convincere l’INPS. Ciò nonostante fossero ben visibili i contributi a fini previdenziali.
Sotto accusa è finito il ministero delle Finanze; ossia l’autorità che avrebbe dovuto, appunto, versare i contributi. Adesso, alcuni comitati di protesta si chiedono se la mancanza possa riguardare anche i dipendenti pubblici di altri settori; anche gli assunti a tempo indeterminato potrebbero essere toccati dal grave errore. Gli stessi comitati invitano i precari che abbiano presentato domanda per il sussidio a controllare la propria area riservata sul sito dell’INPS; dunque, a verificare che nella sezione “estratto conto contributivo” risultino tutti i contributi in base al servizio.
Naspi 2018 rifiutata per contributi disoccupazione non versati, come fare
Naspi e scuola
Il personale docente può fare richiesta per l’indennità di disoccupazione dal primo di luglio in poi. L’importante è soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto, presentare la domanda – per via telematica – entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Quindi, comunicare la disponibilità a lavorare all’INPS. Infine, recarsi in un centro per l’impiego dove verrà sottoscritto un Patto di servizio personalizzato.
Naspi: chi può richiederla
In generale, la Naspi viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso in modo involontario la propria occupazione. Perché si abbia diritto a percepire l’indennità, oltre a essere disoccupati, è ovvio, bisogna poter dimostrare 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti al periodo di disoccupazione. Inoltre, senza considerare il minimale contributivo, è necessario poter dimostrare 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.