Approfondimenti sul trading online – Tassazioni nel trading online (plusvalenze e minusvalenze)
Il trading online (TOL) è uno strumento finanziario utilizzato dai trader (si va dai piccoli investitori ai fondi di investimento) di effettuare operazioni di vendita e di acquisto online usufruendo dei software e delle piattaforme finanziarie messe a disposizione dai broker.
Questi ultimi sono società di intermediazione finanziaria che devono essere riconosciuti e autorizzati dalla Consob, dalla CySEC oppure da un altro ente di regolamentazione. In questo modo le operazioni risultano essere pienamente sicure e si tutelano gli investitori.
Le transazioni possono avere come oggetto titoli di Borsa oppure coppie di valute. In quest’ultimo caso si parla del mercato Forex. Negli ultimi anni gli investimenti finanziari sono aumentati in maniera notevole, anche da parte di trader occasionali.
Al tempo stesso il mercato ha visto una crescente diffusione di piattaforme online straniere. Infatti è internet il canale di contatto usato dai broker per ricevere gli ordini della clientela e per l’esecuzione dei servizi di negoziazione per conto terzi.
Il trading online comporta dei rischi, tuttavia adottando le giuste strategie è possibile ottenere guadagni anche considerevoli. Questi ultimi, così come tutti i proventi, devono essere riportati nella propria dichiarazione dei redditi e soggetti a tassazione. Continuando l’articolo scoprirai maggiori informazioni sul trading online in dettaglio.
Le tipologie di trading online
Il trading online è declinato sotto forma di diverse tipologie di investimento finanziario. In particolare si ricordano le operazioni binarie e il mercato Foreign Exchange Market.
Nello specifico gli strumenti per operare nel mercato delle opzioni binarie sono stati introdotti nel 2008. Si tratta di una modalità speculativa che si caratterizza per un utilizzo semplice e che garantisce nel breve termine un buon guadagno.
Le opzioni binarie hanno regole diverse rispetto alle normali opzioni. Infatti non prevedono un’opzione put (diritto di vendere) e un’opzione call (diritto di acquisto), ma si basano su una scommessa contenuta nel contratto tra venditore e acquirente.
In pratica si prevede quale sarà l’andamento della fluttuazione (verso il basso o verso l’alto, il mantenimento di valori stabili oppure il raggiungimento di un massimo o di un minimo) dell’attività oggetto dell’operazione.
Chiamata anche opzioni digitali, assicurano il pagamento di un importo prefissato nel caso in cui l’andamento segua le previsioni descritte nel contratto in un certo arco di tempo. In caso contrario, si perde la somma investita.
Invece il mercato Forex prevede l’acquisto a un prezzo predeterminato di una valuta per poi scambiarla con un’altra moneta. Il guadagno si basa sul margine di profitto assicurato dalle fluttuazioni delle quotazioni.
Di conseguenza è impossibile consegnare fisicamente i controvalori della valuta oggetto dell’intermediazione finanziaria. Le transazioni avvengono su base giornaliera e il mercato è attivo 24 ore su 24. Per questo motivo il cliente, al termine della giornata lavorativa, non può avere a disposizione un deposito di valuta estera.
Le persone fisiche che ottengono un reddito operando sul mercato Forex devono fare riferimento per quanto riguarda le modalità do tassazione al DPR 917/86. Infatti questi proventi sono classificati come plusvalenze perché le transazioni effettuate sono considerate strumenti finanziari derivati.
Di conseguenza, per legge, questi redditi sono inquadrabili nel trattamento fiscale dell’imposta sostitutiva secondo il regime dichiarativo.
Sono invece considerate minusvalenze i risultati ottenuti quando le operazioni di trading portano a una perdita, ad esempio nel caso in cui si sbagliano le previsioni per le opzioni binarie oppure si vende a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
La tassazione del trading online
Gli investimenti sui mercati finanziari e i redditi derivanti da questa attività vanno dichiarati nel Modello Unico e gli importi della tassazione con aliquota al 26% pagate con il modello F24.
Bisogna tenere a mente che esistono due regimi fiscali: il regime sostitutivo permette di registrare le plusvalenze attraverso una procedura automatizzata. Infatti è lo stesso broker a trattenere l’importo corrispondente all’imposta e a trasferire quanto dovuto all’Erario.
L’onore fiscale è quindi demandato all’intermediario che si occupa delle transazioni finanziarie e il contribuente è esentato da qualunque obbligo.
Al contrario è il trader a essere responsabile del pagamento delle imposte sulle plusvalenze derivate dal trading online quando si adotta il regime dichiarativo.
Proprio per questo motivo il contribuente deve per legge comunicare all’Erario l’ammontare dei proventi da trading online presentando la dichiarazione dei redditi. Da questo punto di vista la tassazione dei proventi degli investimenti finanziari online viene assimilata al normale versamento di contributi.
Invece, quando si parla di opzioni binarie, si fa riferimento all’articolo 67 del T.U.I.R. e a quanto stabilito dalla Consob e dalla Commissione Europea. Poiché questi strumenti finanziari vengono classificati come contratti derivati regolati in contanti si applica il regime a imposta sostitutiva.
Ciò vale nel caso in cui il trader sia una persona fisica che non esercita un’attività d’impresa. In entrambi i regimi l’aliquota applicata è pari al 26%.
Inoltre l’imponibile viene calcolato effettuando la somma algebrica dei proventi e degli oneri. Di conseguenza è necessario sommare tutte le plusvalenze percepite nell’anno di riferimento e le minusvalenze sostenute. Il risultato è la cifra alla quale applicare l’aliquota al 26%.
Bisogna tenere a mente che, nel caso del regime sostitutivo, è possibile per il trader indicare nella dichiarazione dei redditi le perdite subite sotto forma di minusvalenze a patto che si conservi tutta la documentazione rilasciata dal broker.
In secondo luogo il regime sostitutivo può essere applicato anche per i redditi generati dalle transazioni finanziarie eseguite tramite broker esteri in località a fiscalità privilegiata oppure nell’area UE se esiste stabile rapporto di mandato, amministrazione, custodia o deposito.
Quest’ultimo deve riguardare società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e banche con sede in Italia oppure presso le agenzie di cambio o di Poste Italiane. Infatti questi soggetti devono svolgere il ruolo di controparte oppure di intermediari professionali.
Se i broker esteri che intervengono nelle transazioni non sono riconosciuti come legali sostituti d’imposta in Italia, è necessario optare per il regime dichiarativo.
La tassazione con il Modello Unico
Per dichiarare i redditi provenienti dal trading online occorre utilizzare il Modello Unico compilando il quadro RT, cioè la sezione che riguarda le plusvalenze di natura finanziaria che sono state generate facendo riferimento a un intermediario italiano, abilitato dalla Banca d’Italia e registrato presso il Consob.
Nel campo ll-B al rigo RT41 si devono inserire le plusvalenze derivate da operazioni riguardanti i future, i contratti forward, le opzioni e le attività di trading online.
Invece al rigo RT45 si inseriscono le minusvalenze, che però si possono dedurre soltanto al 62,50%. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a un operatore estero bisogna indicare le plusvalenze all’interno del riquadro RW.
Se l’importo totale dei flussi di denaro è superiore al limite di 10.000 euro per anno solare, occorre inserire in questo spazio anche una descrizione dei movimenti dei capitali provenienti e inviato verso l’estero.
Alcuni contribuenti, infine, effettuano la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730. Di conseguenza occorre aggiungere un’integrazione riportando il frontespizio compilato del Modello Unico e il quadro RT/RW.
Il calcolo dell’imposta sostitutiva
Una volta che l’utente ha inserito nella dichiarazione dei redditi l’ammontare totale delle plusvalenze e la somma delle minusvalenze è possibile confrontare questi due valori per ottenere la somma imponibile.
Si ricorda che per ottenere il totale delle plusvalenze bisogna sommare tutti gli acquisti e tutte le vendite che hanno generato un profitto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedete a quello in corso.
Determinata l’entità dei proventi si può applicare l’aliquota per la tassazione, che è stata portata al 26% a partire dal 1° gennaio 2014 dal Governo Renzi. Il pagamento dell’imposta avviene impiegando il modello F24, compilando il documento con il codice tributo 1100.
Ad esempio, se il contribuente ha ottenuto dalle operazioni di trading online un introito pari a 30.000 euro, l’entità dell’imposta è di 7.800 euro.
Come pagare le imposte sul trading online con il modello F24
Optando per il sistema dichiarativo le imposte sui guadagni derivanti dal trading online devono essere pagate utilizzando il modello F24, compilando l’apposita sezione dedicata alle plusvalenze.
Si devono rispettare le stesse scadenze che interessano il versamento delle altre tasse in quanto il pagamento di questi importi avviene in concomitanza con quello delle normali imposte sui redditi. Proprio per lo stesso motivo si deve tenere conto anche delle date termine per i versamenti a titolo di acconto.
In pratica quest’anno il pagamento per i profitti realizzati nel corso del 2017 e derivanti dal trading online devono essere effettuati entro il 30 giugno 2018 se si opta per il Modello 730.
Il trader ha tempo fino al 16 luglio 2018 per mettersi in regola, tuttavia in questo caso è prevista, a titolo di interesse corrispettivo, l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40%.
Se invece il contribuente ha effettuato la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il Modello Unico la scadenza del 30 giugno 2018 riguarda il versamento del primo acconto sull’importo imponibile del 2017 e per il saldo dei profitti generati con il trading online nel corso del 2016.
Invece si versa il secondo acconto riferito ai redditi del 2017 entro il 30 novembre 2018 scadenza secondo acconto 2018. Per identificare correttamente i proventi derivati da rendite finanziarie occorre compilare il modello F24 con i relativi codici tributo F24.
In base ai proventi e alla loro derivazione variano i codici che devono essere riportati nell’apposita sezione. Quelli disponibili sono:
- il codice 1242, utilizzato soltanto per indicare un’imposta sostitutiva per i redditi di capitale provenienti dall’estero. Di conseguenza viene inserita se il trader fa riferimento a un broker estero;
- il codice 1100, che corrisponde a un’imposta sostitutiva su plusvalenza derivante da cessione di partecipazioni non qualificate a titolo oneroso;
- il codice 4047, che definisce l’acconto prima rata delle imposte per le persone fisiche che hanno la residenza sul territorio italiano e detengono attività finanziarie all’estero. La tassazione si applica sul loro valore. Si fa riferimento alla stessa normativa che disciplina la messa in atto del codice 4043;
- il codice 2724 nel caso delle imposte sostitutive sulle plusvalenze;
- il codice 4043. Si tratta di una risultanza dell’articolo 19 della legge 214/2011 (ex decreto legislativo 201/2011 convertito con modifiche). Questo codice interessa le dichiarazioni di imposte sul valore delle attività finanziarie che sono detenute all’estero da contribuenti appartenenti alla categoria delle persone fisiche residenti nel territorio nazionale.