Assegni familiari 2018: requisiti e tabella, quando non spettano più
Perchè gli assegni familiari non spettano più
Gli assegni familiari – per precisione assegni per il nucleo familiare (Anf) – rappresentano un’importante integrazione per chi ha un basso reddito. L’Anf, corrisposto dall’Inps, è indirizzato ai lavoratori dipendenti, anche se part-time, e ai pensionati da lavoro dipendente. Nello specifico, è requisito fondamentale per incassarlo che il 70% del reddito complessivo provenga da lavoro dipendente (pensione compresa). Non è corrisposto quindi ai lavoratori autonomi e ai disoccupati; detto ciò, alcuni comuni prevedono degli strumenti di sostegno simili per chi ha perso il lavoro.
Per la sua assegnazione non ci si basa sul nucleo familiare anagrafico ma su quello fiscale, cioè sui componenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi del richiedente. Bisogna precisare che per la sua erogazione si considera il reddito del richiedente stesso e di tutti gli altri familiari a carico di quest’ultimo; il periodo da valutare va dal primo luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
Assegni familiari 2018: requisiti e tabella, quando non spettano più
L’importo varia di anno in anno: le specifiche tabelle redatte dall’Inps si basano sulle rivalutazioni dell’Istat. D’altra parte, rispetto a quest’anno, l’ente ha già comunicato – previa pubblicazione di apposita circolare – che le cifre saranno le stesse del 2017. Il motivo principale è il basso tasso di inflazione. Dunque, rimane valida la tabella con gli importi e le soglie di reddito relativa al 2016.
La richiesta va fatta al proprio datore di lavoro oppure allo stesso ente previdenziale (dipendenti a tempo determinato iscritti alla gestione separata). Tutte le variazioni del reddito o del nucleo familiare dovranno essere comunicate al datore di lavoro o all’Inps entro 30 giorni.
Assegni familiari 2018: età dei figli, genitori separati
Importante poi rilevare che si può richiedere l’assegno solo per:
- figli o equiparati anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni;
- apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni, soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
- universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea; soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
- inabili al lavoro (senza limiti di età).
In caso di separazione, solo uno dei genitori avrà possibilità di fare richiesta; se c’è disaccordo, verrà corrisposto a quello che convive con i figli.