Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuite, come funziona

Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuite, come funziona

Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuite, come funziona.

Andiamo a chiarire alcuni aspetti della Legge 104, occupandoci in particolare del congedo straordinario e delle ferie retribuite. Ovvero, se le ferie, la tredicesima e il Tfr vengono maturate anche durante il periodo di congedo straordinario retribuito. A tal proposito bisogna far riferimento alla normativa vigente, che si può consultare nel decreto legislativo 119/2011, più precisamente all’articolo 4. Quest’ultimo è infatti intervenuto a modificare il decreto legislativo 151/2001. Ecco cosa è cambiato e i chiarimenti sul tema.

Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuire, cosa dice la normativa

L’art. 4 del Dlgs 119/2011 comma 5 recita quanto segue. “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata (Legge 104) ha diritto a fruire del congedo” retribuito “entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre, o la madre anche adottivi”. Nell’eventualità si verifichino tali circostanze interessino anche i genitori, a fruire del congedo sarà uno dei figli conviventi; in mancanza di questi, il diritto passa a uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Ma la parte più interessante è inclusa nel comma 5-quinquies.

Il periodo ci cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Successive circolari Inpdap, pubblicate e diffuse dal 2003 al 2011, si afferma quanto sopra riportato. E si chiarisce che per i permessi e i riposi per l’assistenza ai figli con handicap grave, viene riconosciuto un trattamento differente. Infatti, congedo retribuito e permessi e ferie retribuite hanno una natura differente. Per quanto riguarda il congedo si parla di totale sospensione dell’attività lavorativa; i permessi, invece, sono solo delle assenze temporanee, limitate nel tempo e dunque di breve durata; ma si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità.

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Si precisa tuttavia che tali periodi sono coperti da contribuzione, pertanto risultano validi a fini pensionistici.

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