Visita fiscale Inps: investigatore privato è contro la legge, ecco quando.
Nuovi chiarimenti sulla visita fiscale Inps. Abbiamo già visto come sia possibile ricorrere all’investigatore privato nel caso in cui il dipendente stia assumendo una condotta scorretta che pregiudica il rapporto di lavoro e la serietà e la professionalità del contratto di lavoro. Tuttavia la questione delle investigazioni private, come potete immaginare, è molto delicata. Ci sono infatti delle situazione che consentono l’utilizzo di un detective, e altre nelle quali invece ricorrere all’investigatore è illegittimo. Con la conseguenza che tutti i dati rilevati dalle indagini assumano rilevanza nulla. E quindi, nel caso in cui fosse scattato il licenziamento del dipendente scorretto, si sia obbligati al suo reintegro.
Visita fiscale Inps: quando è legittimo l’uso dell’investigatore privato
Lo Statuto dei Lavoratori vieta l’uso degli impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tuttavia l’azienda può assumere un investigatore privato per verificare la correttezza della condotta professionale di un lavoratore assente per malattia. Magari un soggetto a rischio, che ha già ripetuto un comportamento truffaldino in passato. Il detective può dunque riprendere il lavoratore nelle ore in cui sarebbe dovuto essere al lavoro, portando poi documentata testimonianza di ciò che stava facendo il dipendente. Se si è dato malato perché soffre di mal di schiena e poi viene fotografato mentre porta due casse d’acqua sulle spalle, questo sarà un elemento che potrebbe portare il datore di lavoro al licenziamento per giusta causa del dipendente. In questo caso il lavoratore assente per malattia, anche nel caso in cui rispetti le fasce di reperibilità oraria delle visite fiscali, sta pregiudicando la sua salute e dunque il ritorno al posto di lavoro.
Di fatto l’investigazione privata su un lavoratore “a rischio” non viola la privacy e non è neppure contrario allo Statuto dei Lavoratori. Il divieto di riprendere i lavoratori secondo la Legge del 1970 è valido solo all’interno del posto di lavoro.
Visita fiscale Inps e investigatore privato: cosa dice la Cassazione
Con la sentenza 18507/2016 della Cassazione si è dunque provveduto a chiarire un aspetto importante che era legato allo Statuto dei Lavoratori. Il divieto di riprendere e controllare a distanza i lavoratori è valido solo all’interno del posto di lavoro; ma ciò non esclude che il lavoratore possa essere controllato all’esterno ai fini delle verifiche di condotta corretta durante il periodo di malattia. Ma anche in altre circostanze, sempre ai fini della valutazione della condotta del lavoratore. Lavora anche per la concorrenza? Creerebbe un danno all’azienda per cui lavora, truffandola. Sfrutta i permessi della Legge 104 per fare i propri comodi? Anche qui trufferebbe l’azienda per cui lavora.
Stando alla sentenza n. 15094/2018 della Cassazione, “resta giustificato l’intervento in questione solo per l’avvenuta perpetuazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto; anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”. Il riferimento agli illeciti è dunque esplicito e si rivolge alla condotta del dipendente che possa profilare ipotesi penalmente rilevanti. Serve dunque un comprovato sospetto che il lavoratore sia truffando l’azienda per cui lavora e dunque commettendo un reato. La giurisprudenza, legandosi anche allo Statuto dei Lavoratori, è comunque poco incline ad accettare controlli verso i dipendenti; questi non devono mai essere “occulti”, e anche per questo motivo, nel caso si ricorra a un detective, bisogna sempre agire con estrema cautela e cognizione di causa.
SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER
PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM