Rimborso buoni fruttiferi cointestati
Ancora un caso di giurisprudenza per Poste Italiane relativo al rimborso dei buoni fruttiferi, stavolta cointestati. E dunque al diritto di rimborso per il destinatario superstite nel caso l’altro sia deceduto. A sancire l’ultima sentenza ci ha pensato il Tribunale di Vercelli in data martedì 17 luglio 2018, obbligando di fatto Poste Italiane a rimborsare integralmente il buono fruttifero con clausola PFR al cointestatario superstite.
Questo fa da precedente giurisprudenziale a tutti quei casi di ostruzionismo da parte di Poste Italiane nel mancato rimborso di un buono cointestato a seguito di determinate eventualità. Dunque, il responso finale prevede il rimborso dell’intera somma al cointestatario del buono nell’eventualità l’altro cointestatario deceda.
Poste Italiane: rimborso buoni fruttiferi con clausola PFR, la sentenza
Il giudice Simona Francese ha così stabilito come sussistano le condizioni di riscossione del buono con clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso) senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto. L’ avvocato Giuseppe Chiarella ha commentato la notizia con entusiasmo, definendolo un “importante provvedimento”, che ha condannato il Gruppo a rimborsare i titoli detenuti legittimamente dal possessore.
Sostanzialmente Poste Italiane è riluttante a rimborsare il buono fruttifero senza che sia presentata parimenti la “ quietanza congiunta degli aventi diritto”. Inoltre la sentenza del tribunale di Vercelli rappresenta un ulteriore precedente da aggiungere alle sentenze espresse dai tribunali di Imperia, Milano, Lecco e Monza.
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Poste Italiane: buoni fruttiferi cointestati, rimborso difficile?
I recenti casi di giurisprudenza hanno dunque sollevato una questione che pesa nei rapporti tra contribuenti e Poste. Il Gruppo si è dimostrato spesso riluttante a rimborsare quanto dovuto in materia di buoni cointestati, adducendo l’adempimento di una trafila burocratica che spesso bloccava il rimborso legittimo. Oltre al certificato di morte del cotitolare del buono, gli step più “farraginosi” riguardavano l’apertura delle pratiche di successione e la presenza degli eredi. Due elementi che di fatto ritardavano le pratiche del rimborso, bloccandolo.
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Ma ciò che veniva omesso è che nei buoni fruttiferi con clausola PFR, ciascuno degli intestatari ha la possibilità di eseguire operazioni indipendentemente dagli altri. Operazioni che riguardano anche la riscossione del titolo, eseguibile previa presentazione di apposita documentazione. Infine, il Tribunale di Verona ha sancito come sia sufficiente presentare una semplice autocertificazione nell’ eventualità di decesso del cointestatario del buono. La somma va pertanto liquidata senza necessità di presentare dichiarazione di successione o quietanza congiunta degli eredi del defunto.
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