Bollo auto 2018: prescrizione pagamento, la procedura per non pagare
Bollo auto 2018: prescrizione pagamento, la procedura per non pagare.
Prescrizione bollo auto 2018: la procedura
Per molti la scadenza del bollo auto 2018 si avvicina. Per altri è già passata. Ma in caso di mancato pagamento del bollo auto e di arrivo di intimazione di pagamento cosa succede? Qual è la procedura da seguire se il bollo auto è in realtà caduto in prescrizione e quindi non pagabile? Può capitare che arrivi al proprio domicilio una raccomanda con l’intimazione di pagamento per un bollo auto, ormai caduto in prescrizione (devono passare 3 anni senza l’arrivo di alcuna notifica di pagamento). Ebbene, c’è una procedura da seguire, perché anche se il contribuente avesse ragione a non pagare, dovrà comunque superare certi step burocratici.
Bollo auto 2018: prescrizione pagamento, la procedura da seguire
Il bollo auto cade in prescrizione dopo 3 anni. Questi si devono contare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Quindi se il bollo auto 2018 scade il 30 ottobre e non viene pagato, il tempo sopraccitato comincerà dal 1° gennaio 2019 e terminerà il 31 dicembre 2021. Ciò significa che se arriva una notifica di pagamento il 14 gennaio 2022, questa risulterà illegittima. In parole povere: il contribuente non è tenuto a pagare.
L’intimazione di pagamento per il bollo auto caduto in prescrizione può essere inviato dalla Regione o dall’Agente della Riscossione. A differenza della cartella esattoriale, il termine per inoltrare il ricorso (o pagare) è più ristretto (5 giorni). Nel caso di cartella esattoriale, il contribuente dovrà presentare ricorso entro 60 giorni alla Commissione tributaria provinciale, con richiesta di reclamo-mediazione tributaria. Entro 3 mesi (90 giorni) la Regione dovrà pronunciarsi sul ricorso, altrimenti si potrà depositare quest’ultimo in Commissione. Come riporta La Legge per Tutti è possibile anche “inviare un’istanza in autotutela alla Regione, chiedendo lo sgravio per avvenuta prescrizione”. Un’alternativa che però non lascia ampi margini di successo, visto che il referente è proprio l’ente interessato a riscuotere.
L’intimazione di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione è il passo successivo all’arrivo della cartella di pagamento. Che ricordiamo, se arriva dopo i termini di prescrizione del bollo, risulta illegittima. Ma se l’intimazione arriva senza che prima sia stata notificata la cartella di pagamento, in questo caso sarebbe proprio l’intimazione stessa a essere illegittima. La procedura da seguire è la stessa che abbiamo descritto sopra nel caso di invio di intimazione da parte della Regione dopo 3 anni dall’arrivo della notifica di pagamento.
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