Reddito di Inclusione: requisiti e domanda, riesame al via. Circolare Inps
Reddito di Inclusione: requisiti e domanda, riesame al via. Circolare Inps
Riesame istanze Reddito di Inclusione 2018: circolare Inps
La circolare 2937 dell’Inps ha fornito delle importanti precisazioni in merito al riesame delle domande relative al Reddito di Inclusione. Innanzitutto, con il messaggio diffuso ieri, l’istituto ha voluto chiarire, oltre alle modalità di gestione delle richieste, il proprio ruolo rispetto all’istruttoria. In pratica, dove finiscono le competenze della stessa Inps e dove cominciano quelle dei comuni.
In questo senso, la nota specifica che la verifica dei requisiti concernenti residenza e cittadinanza spetta ai comuni. Stessa cosa per quanto riguarda la verifica di alcuni requisiti familiari che, d’altra parte, erano previsti per le domande presentate non dopo il 31 maggio 2018.
Circolare Inps 2937 – Riesame delle istanze REI
Reddito di Inclusione: requisiti e domanda, riesame al via. Circolare Inps
Dunque, tramite riscontro su documentazione medica, tocca ai comuni accertare lo stato di gravidanza di un componente del nucleo familiare; così come la presenza di una persona con disabilità e del suo tutore sempre all’interno di quest’ultimo. Invece, la verifica dei requisiti riguardanti la condizione economica del nucleo familiare restano in capo all’Inps.
Chi richiede il REI può presentare istanza di riesame a seguito del provvedimento che definisce la propria domanda; a questo punto, l’Inps sottolinea che se l’istanza viene presentata prima verrà gestita come un semplice sollecito. Ora, conosciuto l’esito della propria istanza, il richiedente ha 30 giorni di tempo per contestarlo presso la struttura Inps che ha emanato il provvedimento. Quindi, la contestazione all’ufficio competente per territorio potrà essere presentata: attraverso l’apposito modulo, disponibile allo sportello; tramite posta (Pec o ordinaria).
Nel caso in cui, effettuata la verifica dei controlli in sede di istruttoria (necessari 15 giorni lavorativi) o scaduti i termini temporali (5 giorni), risultasse una difformità con la prima istanza, l’Inps procede alla modifica della richiesta o alla sua conferma; in entrambe le evenienze, l’esito viene notificato al richiedente.