Contratto tempo determinato a indeterminato, come si trasforma e quando
Contratto tempo determinato a indeterminato, come si trasforma e quando
Tipologie contratto con decreto dignità, come cambia
Già il Jobs Act del Governo Renzi aveva innovato la disciplina dei contratti di lavoro nel tentativo di incentivare i rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli a termine. Il Decreto Dignità del Governo giallo-verde porta altre novità che vanno nella medesima direzione. Il dl, infatti, restringe ancora di più le ipotesi in cui è possibile ricorrere al lavoro a termine ed alla somministrazione.
Per farlo ha accorciato la durata massima del contratto a tempo determinato e ridotto le proroghe. Infine, ha reintrodotto le causali, ossia le ragioni che giustificano l’apposizione del termine se il contratto dura oltre 12 mesi. Il Decreto Dignità ha inoltre aumentato le ipotesi in cui il contratto a tempo determinato è convertito in tempo indeterminato.
Contratto tempo determinato a indeterminato, come si trasforma e quando
Il contratto a tempo determinato, in base al Decreto Dignità, può avere una durata massima di 24 mesi, comprese eventuali proroghe, il cui numero massimo è 4. Dopo la scadenza, il lavoro può proseguire: per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi); per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).
In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto. La maggiorazione è pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Sono comunque previste specifiche deroghe al superamento del periodo di 24 mesi da parte dei contratti collettivi.
Se finisce un rapporto a termine e se ne intende stipulare un altro, è necessario che trascorra un periodo di tempo tra il primo e il secondo contratto pari a: 10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi; 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi. Il mancato rispetto di tale periodo, detto periodo cuscinetto, determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Contratto e Decreto Dignità: le causali
Come sopra anticipato, il Decreto Dignità ha reintrodotto le causali per il contratto a tempo determinato, ovvero l’obbligo di motivare le ragioni che giustificano il ricorso al termine. Le causali, però, sono obbligatorie solo se il contratto dura più di 12 mesi e, per ogni rinnovo del contratto o proroga, se comporta il superamento della durata di 12 mesi del rapporto. Tra le causali: ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. In assenza delle condizioni previste dalle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Contratto: cosa cambia per la somministrazione
Per quanto riguarda la somministrazione, sono previsti meno vincoli rispetto al contratto a termine. Ad esempio, non è previsto alcun periodo cuscinetto tra due diversi contratti di somministrazione. Tuttavia, secondo le modifiche apportate dal decreto Dignità, qualora siano superati 24 mesi di rapporto, si ha diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Stessa cosa avviene in caso di superamento di 24 mesi di missione presso uno stesso utilizzatore. Un’altra possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato consiste nel diritto di precedenza spettante ai lavoratori.
In particolare: al dipendente che ha prestato attività lavorativa con contratto a termine per almeno 6 mesi, è riconosciuto un diritto di precedenza nel caso in cui l’azienda effettui assunzioni a tempo indeterminato entro un anno dalla cessazione del rapporto. Il lavoratore a termine stagionale, invece, ha il diritto di precedenza riguardo eventuali nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali; per le lavoratrici a termine in maternità, il periodo di astensione concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza; può essere esercitato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine.
Per far valere il diritto di precedenza, il lavoratore deve manifestare la volontà al proprio datore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto (entro 3 mesi se stagionale). Il datore di lavoro, da parte sua, è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza nella lettera di assunzione.